Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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disciplinati nell’accordo amichevole. Nella decisione di attuazione l’autorità fiscale può contemplare tutte le circostanze e le informazioni emerse dalla procedura amichevole. La nuova decisione può comportare un aumento ma anche una riduzione dell’imposizione iniziale. Siccome la persona interessata dall’attuazione deve acconsentire all’accordo amichevole – cosa che farà solo se considerando entrambi gli Stati verrà raggiunta una soluzione per lei vantaggiosa – gli interessi di quest’ultima devono essere tutelati anche in caso di aumento dell’imposizione in Svizzera.

L’attuazione dell’accordo amichevole mediante una decisione speciale corrisponde all’approccio dell’articolo 25 paragrafo 1 del Modello OCSE, che accorda alla procedura amichevole un ruolo indipendente dalle procedure interne. Le procedure di tassazione nazionali e le procedure amichevoli sono due procedure distinte con differenti presupposti e regole diverse. La procedura amichevole ha l’obiettivo di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione e in particolare una doppia imposizione per la persona interessata. A tale scopo, nel singolo caso l’autorità competente può anche tenere conto di considerazioni di equità.

Finora in Svizzera per l’attuazione degli accordi amichevoli si sceglieva la via della revisione. In tale contesto, l’esistenza di un accordo amichevole costituisce secondo la prassi consolidata un motivo di revisione (tacito). Questa procedura, tuttavia, è solo un mezzo sussidiario per l’adempimento degli impegni assunti con le convenzioni internazionali. In una prospettiva sistematica, le disposizioni della revisione non si prestano facilmente all’attuazione della procedura amichevole. Allo stesso modo, non è chiaro se sussista in ogni caso il margine di manovra necessario per riconoscere un accordo amichevole come motivo di revisione (tacito; cfr. le corrispondenti motivazioni nelle sentenze del Tribunale federale 2C_706/2017, consid. 3.1 e 2C_487/2017, consid. 3.1, secondo le quali il principio di legalità – considerato in maniera particolarmente rigida in materia di diritto fiscale – non ammetterebbe motivi di revisione extralegali o sovralegali). La procedura di revisione prevede inoltre ulteriori limitazioni. In conformità all’articolo 147 capoverso 2 LIFD, la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. Una tale limitazione della procedura amichevole non è contemplata dalle clausole finora concordate nelle convenzioni. Nel quadro della procedura amichevole le autorità competenti possono prendere in considerazione il comportamento della persona interessata, ma una volta che concludono un accordo amichevole, quest’ultimo deve essere attuato senza un ulteriore esame del caso e del comportamento della persona interessata.

La decisione di attuazione secondo l’articolo 19 tiene conto dell’autonomia della procedura amichevole. Considerato che le procedure amichevoli si svolgono indipendentemente dalle procedure interne, anche l’attuazione deve avvenire per mezzo di una decisione dedicata. L’impegno assunto dalla Svizzera con la convenzione internazionale viene adempiuto con la decisione di attuazione e rappresenta parimenti una semplificazione amministrativa rispetto all’attuazione eseguita finora tramite revisione.

Cpv. 2

La persona interessata dalla decisione di attuazione deve fornire all’autorità fiscale tutte le informazioni necessarie all’attuazione e, su domanda, presentare i documenti richiesti. Anche in questa fase l’obbligo di collaborare è imprescindibile per una corretta attuazione delle procedure amichevoli.

Cpv. 3

Per questa procedura si applicano le stesse prescrizioni valide per la procedura iniziale eseguita dall’autorità fiscale. Siccome le procedure amichevoli possono riguardare diversi tipi di imposte e pertanto anche diverse leggi tributarie, è utile che le ulteriori prescrizioni

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