Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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Cpv. 2

Il capoverso 2 elenca gli ambiti essenziali disciplinati dalla legge.

Cpv. 3

Qualora la convenzione applicabile nel singolo caso contenga disposizioni derogatorie alla LECF, queste disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale. Proprio nel caso delle procedure amichevoli le convenzioni prevedono in singoli casi norme che divergono da quelle sancite nella presente legge. Ne sono un esempio le disposizioni sulla limitazione temporale dell’attuazione (cfr. spiegazioni all’art. 21).

Campo di applicazione del presente capitolo

Il capitolo 2 della legge disciplina le procedure per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione (procedure amichevoli). Le basi di diritto materiale per tali procedure amichevoli condotte fra la Svizzera e gli Stati contraenti sono contenute nelle convenzioni stesse. Ad oggi si tratta quasi esclusivamente di CDI, ciò non significa però che altre convenzioni in ambito fiscale non possano anch’esse prevedere l’esecuzione di procedure amichevoli (cfr. ad es. accordi sullo scambio automatico di informazioni). Nel Modello OCSE, le procedure amichevoli sono disciplinate all’articolo 25. In linea di massima la Svizzera recepisce questo articolo nelle proprie CDI. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 25 del Modello OCSE disciplinano le procedure amichevoli avviate dal contribuente nel singolo caso, mentre il paragrafo 3 riguarda le procedure amichevoli generali e i processi di consultazione per risolvere difficoltà e dubbi nell’interpretazione o nell’applicazione della convenzione tra gli Stati contraenti non contemplati dalla presente legge.

Un aspetto caratteristico delle procedure amichevoli di cui all’articolo 2 è il fatto che esse vengono avviate su richiesta di un contribuente perché si è verificata, o perlomeno sussiste il rischio che si verifichi, un’imposizione non conforme alla convenzione. L’autorità cui viene presentata tale richiesta avvia di seguito la procedura tra Stati, a condizione che siano rispettati i requisiti della convenzione e che non possa provvedere essa stessa ad una correzione che permetta un’imposizione conforme alla convenzione. L’esecuzione effettiva delle procedure amichevoli fra le autorità degli Stati contraenti si svolge in seguito esclusivamente fra queste autorità (art. 12). Le convenzioni non prevedono generalmente né una procedura specifica né un obbligo di risultato. Soltanto se il caso può essere in seguito giudicato da un collegio arbitrale, in virtù di una clausola arbitrale contenuta nella convenzione applicabile, è assicurato che si giunga a una soluzione.

Le procedure amichevoli non sono legate a procedure nazionali (di ricorso). La persona interessata dall’imposizione non conforme alla convenzione può dunque sia continuare la procedura interna e interporre ricorso, sia richiedere l’esecuzione di una procedura amichevole. In considerazione di tale parallelismo, occorre tuttavia accertarsi che non si giunga nuovamente a una doppia imposizione o a un’involontaria doppia non imposizione. Per questo motivo, prima dell’attuazione (art. 18 segg.) dell’accordo amichevole in Svizzera è necessario ottenere il consenso della persona interessata (o delle persone interessate) dall’attuazione. Il consenso all’accordo amichevole comprende al tempo stesso una rinuncia ai rimedi giuridici, ciò che impedisce che un’eventuale procedura di ricorso interna ancora in corso giunga a una soluzione divergente rispetto all’accordo amichevole (art. 15 e 16).

L’oggetto delle procedure amichevoli contemplate dalla presente legge è dunque sempre un singolo caso concreto. Non sono per contro comprese nella definizione le procedure amichevoli generali o i cosiddetti processi di consultazione fra la Svizzera e un altro Stato contraente (cfr. art. 25 par. 3 Modello OCSE). Tali procedure si svolgono esclusivamente fra gli Stati contraenti senza la richiesta di un contribuente e non necessitano di ulteriori disposizioni di procedura nazionali. Sono sufficienti le norme previste dalle convenzioni. La LECF non contempla infine nemmeno gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

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