Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
dell’OCSE, di seguito «Modello OCSE»). Tali procedure non sono tuttavia contemplate dalle previste disposizioni di esecuzione.
Già le prime CDI che la Svizzera ha concluso nella prima metà del secolo scorso prevedevano procedure amichevoli per evitare le imposizioni non conformi alla convenzione. La Svizzera esegue pertanto procedure amichevoli praticamente da sempre. Tuttavia, il numero e in particolare la portata finanziaria di tali procedure sono significativamente aumentati negli ultimi 15 anni. Già solo il totale dei casi in sospeso si è moltiplicato fino a superare attualmente le 320 unità. Le entrate fiscali interessate dalle procedure possono avere notevoli ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Soprattutto nel caso delle procedure amichevoli in materia di prezzi di trasferimento gli importi possono infatti essere molto elevati. In oltre il 10 per cento dei casi la disputa verte su un adeguamento della base imponibile di oltre 100 milioni di franchi che può ripercuotersi in maniera corrispondente sulle entrate fiscali a seconda dell’aliquota d’imposta applicabile.5 I motivi di tale aumento sono la maggiore interconnessione internazionale delle imprese, ma anche delle persone fisiche, la costante estensione della rete di CDI e forse anche gli impegni internazionali profusi, in particolare nel quadro del progetto BEPS, per ridurre i rischi di trasferimento degli utili tra imprese multinazionali.
Le CDI stesse disciplinano solo l’esecuzione della procedura amichevole fra gli Stati contraenti. Importanti questioni procedurali interne (diritti e obblighi del contribuente, termini, attuazione di un accordo amichevole ecc.) non sono ancora disciplinate per legge in Svizzera. Per molte questioni applicative, nel corso del tempo si è sviluppata una prassi (consolidata) basata direttamente sulle CDI e fintanto che tutti i soggetti coinvolti nella procedura (amministrazioni cantonali delle contribuzioni, Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC], contribuente e Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali [SFI] quale autorità competente) sono concordi, l’assenza di una base legale non comporta sensibili problemi applicativi. Vi sono tuttavia – come ha evidenziato l’esperienza – alcuni ambiti nei quali emergono opinioni contrastanti, in particolare fra le amministrazioni delle contribuzioni e l’autorità competente. Per le questioni relative ai termini di prescrizione applicabili e alla procedura di attuazione degli accordi amichevoli si sono già verificate divergenze.
A causa della notevole portata finanziaria di determinati casi, un regolamento procedurale basato quasi esclusivamente sulla prassi concreta non è più adeguato. Si impone pertanto un disciplinamento in una legge in senso formale. Siccome negli ultimi anni si è potuto osservare in Svizzera anche un aumento delle procedure giudiziarie nei casi per i quali parallelamente o successivamente viene altresì richiesta una procedura amichevole, è inoltre necessario prevedere un chiaro inquadramento legale delle procedure amichevoli.
1.1.2 Ulteriori disposizioni Sgravio dell’imposta preventiva
Per l’esecuzione dello sgravio dell’imposta preventiva basato su una CDI o un’altra convenzione in ambito fiscale non sussiste attualmente alcun fondamento a livello di legge. Determinati punti sono disciplinati mediante ordinanze. Per il resto si applicano in parte per analogia le disposizioni della legge federale del 13 ottobre 19656 sull’imposta preventiva (LIP). Come nel caso delle procedure amichevoli, sotto questo profilo è urgente che la revisione totale disciplini i principi di sgravio nella LECF.
Inoltre il diritto svizzero non prevede attualmente alcuna base legale chiara che consenta di perseguire penalmente uno sgravio ingiustificato o la messa in pericolo dell’esecuzione legale della convenzione in relazione all’imposta preventiva nel contesto internazionale, così
5Per maggiori informazioni si veda anche il rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) del 15 agosto
2018 «Prüfung der Bewirtschaftung des Verständigungsverfahrens»
https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_wirtschaft_und_verwaltung/oeffentliche_finanzen_und_steuern/17453/17453BE_Endg%C3%BCltige_Fassung_V04.pdf (giugno 2019).
6 RS 642.21
242 \ COO.2255.101.3.885943 4/25