Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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procedurali relative alla decisione di attuazione siano rette dal diritto in base al quale è stata disposta la tassazione iniziale o emanata la decisione riguardante l’oggetto della decisione di attuazione, oppure, qualora non sia stata emanata alcuna decisione, dal diritto in base al quale la stessa sarebbe stata emanata. Talvolta non vi è alcuna decisione nei casi in cui in Svizzera è stata riscossa un’imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa dipendente e la doppia imposizione emerge solo dopo la scadenza dei termini rilevanti in seguito a un’imposizione all’estero. Una decisione di attuazione può tra l’altro comportare che i termini della procedura previsti nelle leggi (ad es. in merito alla prescrizione del diritto di riscossione) decorrano nuovamente in riferimento alla decisione.

Cpv. 4

Una persona interessata può interporre ricorso contro la decisione di attuazione. Tuttavia, può far valere unicamente un’attuazione scorretta dell’accordo amichevole. Il contenuto dell’accordo è stato per contro accettato dalla persona interessata e non può più essere messo in discussione nella procedura di attuazione, come risulta dall’articolo 15 capoverso 2 e dall’articolo 16 capoverso 2. Non essendo oggetto della decisione di attuazione, i fatti che sono già stati trattati nella procedura iniziale e non sono in alcuna relazione con la procedura amichevole non possono parimenti essere contestati con i rimedi giuridici proposti contro la decisione di attuazione. Pertanto, l’unico oggetto di impugnazione è la decisione di attuazione.

Decisioni e sentenze passate in giudicato

L’articolo 20 precisa che le decisioni e le sentenze già emesse e passate in giudicato non sono esecutive se riguardano l’oggetto regolato nella decisione di attuazione. Ciò è rilevante poiché la decisione di attuazione mette in atto unicamente l’accordo amichevole. Tuttavia il parallelismo tra procedura nazionale e procedura amichevole non consente alla decisione di attuazione di annullare sentenze già emesse. Piuttosto, comporta solo che l’impegno assunto dalla Svizzera con una convenzione internazionale per l’attuazione di accordi amichevoli venga adempiuto facendo in modo che, se necessario, una decisione o una sentenza già emessa non sia esecutiva. Non sono pertanto interessate dall’articolo 20 le ulteriori disposizioni del dispositivo non riferite direttamente all’oggetto dell’accordo amichevole, come ad esempio le disposizioni relative alle conseguenze in materia di spese e indennità.

Obbligo di attuazione dell’autorità fiscale competente Cpv. 1

Nel caso in cui la CDI non contenga alcuna regolamentazione specifica in merito al termine di attuazione di un accordo amichevole, l’attuale prassi svizzera prevede l’applicazione di un termine di dieci anni. Questo termine, che deriva dal diritto in materia di revisione, assicura che la decisione di attuazione riguardi solo anni fiscali per i quali non sia ancora scaduto un termine di dieci anni al momento della presentazione della richiesta.

Il termine decorre con la notifica della decisione o sentenza iniziale riguardante l’oggetto della decisione di attuazione e scade con la presentazione della richiesta da parte del richiedente nello Stato che in base alla convenzione è competente per l’avvio della procedura. Il termine non scade dunque con l’attuazione di un accordo amichevole. A seconda dei casi e degli Stati coinvolti, le procedure amichevoli possono protrarsi per diversi anni. Non deve essere il richiedente a sostenere il rischio di questa talvolta lunga durata della procedura. Ciò è giustificato in particolare dal fatto che il richiedente stesso è escluso dalla procedura tra gli Stati contraenti e non ha pertanto alcun influsso su quest’ultima (cfr. art. 12 segg.).

Un termine di dieci anni come previsto dall’articolo 21 comporta che talvolta possano trascorrere molti anni dopo la fine del periodo fiscale interessato prima che si giunga a una decisione di attuazione. Siccome le fattispecie internazionali sono a volte complesse e soprattutto in altri Stati i controlli fiscali vengono eseguiti solo dopo diversi anni, per poter

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