Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine
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Cpv. 4
Se la richiesta non soddisfa i requisiti del presente articolo o se le conclusioni o le motivazioni non sono sufficientemente chiare, la SFI invita la persona interessata a rimediarvi impartendole un termine per farlo.
Obbligo di collaborare
Durante l’intera procedura per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione il richiedente deve fornire alla SFI le informazioni e i documenti necessari. Per la procedura di avvio tale obbligo è disciplinato dall’articolo 6. L’obbligo di informare e collaborare imposto al richiedente è importante affinché la SFI possa accertare i fatti. Spesso è solo il richiedente a essere in possesso dei documenti rilevanti.
L’esecuzione della procedura amichevole avviene tra gli Stati contraenti. Nel quadro di tale procedura internazionale non vi sono in linea di massima regole sulla ripartizione dell’onere della prova. Per questo motivo è particolarmente importante che il richiedente fornisca tutte le informazioni richieste all’autorità competente affinché quest’ultima possa farsi un quadro completo dei fatti rilevanti. Se non lo fa nel quadro della procedura di avvio, o lo fa solo in misura insufficiente, la richiesta viene respinta (cfr. art. 7 di seguito).
Non entrata nel merito della richiesta
L’articolo 7 cita diversi motivi a fronte dei quali la richiesta presentata dal richiedente viene respinta. La SFI comunica tale decisione al richiedente per iscritto.
In linea di massima, la soglia per l’avvio di una procedura amichevole deve essere fissata ad un livello. Infatti, soltanto se determinati requisiti di base non sono soddisfatti non viene avviata la procedura internazionale.
Lett. a:
rientrano sotto questa lettera tutti i requisiti che la convenzione applicabile pone all’avvio e all’esecuzione della procedura amichevole. In numerose CDI si ritrova per esempio la condizione che il caso debba essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione delle misure che comportano un’imposizione non conforme alla convenzione. Se tale termine non viene rispettato, non si può più avviare alcuna procedura amichevole. La procedura non viene avviata nemmeno se non vi è (ancora) alcuna imposizione non conforme alla convenzione o se la stessa non è in procinto di essere effettuata (richieste premature).
Lett. b:
questa lettera comprende i casi in cui la richiesta non soddisfa i requisiti fondamentali sotto il profilo del contenuto e la lacuna non viene eliminata entro i termini stabiliti.
Lett. c:
se per mancanza di informazioni la SFI non è in grado, pur avendo richiesto ulteriori chiarimenti, di giudicare se il reclamo è fondato ed eventualmente in che misura l’imposizione non conforme alla convenzione riguarda l’uno o l’altro Stato, ciò può giustificare la non entrata nel merito della richiesta di procedura amichevole. Come indicato nell’articolo 6, in una procedura internazionale è particolarmente importante che il richiedente fornisca tutte le informazioni necessarie al meglio delle sue conoscenze e della buona fede.
Spese e indennità
Per l’elaborazione della richiesta di avvio di una procedura amichevole non vengono addossate spese al richiedente. Allo stesso modo, non vengono assegnate spese ripetibili.
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