Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine
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Compendio Il diritto fiscale internazionale ha subito di recente modifiche sostanziali. La revisione totale della legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (ora rinominata legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale [LECF]) mira, attraverso l’adeguamento delle norme esistenti e un’integrazione della legge, a garantire anche in futuro l’esecuzione delle convenzioni in ambito fiscale, in particolare delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI).
Situazione iniziale
La legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è entrata in vigore nel 1951 e da allora ha subito solo poche modifiche. Per contro, il diritto fiscale internazionale ha subito un’evoluzione costante. Negli ultimi anni, ad esempio, si sono verificati cambiamenti notevoli nell’ambito delle procedure amichevoli. Ciò ha comportato che la vigente base legale soddisfi solo in parte gli odierni requisiti. La revisione della LECF intende colmare questa lacuna e assicurare anche in futuro un’esecuzione delle convenzioni giuridicamente certa.
Contenuto del progetto
Lo scopo principale della revisione della legge è disciplinare l’esecuzione delle procedure amichevoli. Le procedure amichevoli sono procedure condotte tra Stati e basate su una CDI o un’altra convenzione internazionale attraverso le quali, su richiesta di un contribuente, le autorità competenti degli Stati contraenti della convenzione cercano di rimediare a un’imposizione del contribuente non conforme alla convenzione. Siccome negli ultimi anni il numero delle procedure è nettamente aumentato e le loro conseguenze finanziarie (entrate fiscali) possono essere notevoli, è impellente disciplinare a livello di legge l’esecuzione e l’attuazione di tali procedure. In considerazione delle peculiarità delle procedure amichevoli, un (mero) ricorso alle norme procedurali generali della Confederazione non è una soluzione soddisfacente per tutti i diversi aspetti.
Inoltre, la revisione totale disciplina, ove necessario, lo sgravio dell’imposta preventiva basato su una convenzione applicabile in ambito fiscale come pure le relative disposizioni penali. Viene mantenuta infine la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione come quelle già presenti nella legge attualmente in vigore.
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