Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine
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Gli articoli 24-27 si rifanno ai principi procedurali per lo sgravio dell’imposta preventiva a un avente diritto nazionale assoggettato alla LIP. Ciò riguarda quindi non solo il rimborso dell’imposta alla fonte, bensì anche la riduzione dell’aliquota dell’imposta prelevata alla fonte ai sensi della CDI. Di conseguenza si utilizza, per quanto opportuno, il termine generico di sgravio.
La giurisprudenza in merito agli sgravi effettuati in virtù di una convenzione in ambito fiscale ha stabilito più volte in passato che in assenza di una base legale, in particolare nella procedura di rimborso, si configura una effettiva lacuna che andrebbe colmata con i principi procedurali della LIP (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_249/2018 consid. 3.4 con ulteriori indicazioni). L’applicabilità dei principi procedurali della LIP per lo sgravio dell’imposta preventiva secondo una convenzione in ambito fiscale è tuttavia regolarmente messa in discussione dagli istanti, motivo per cui l’inserimento dei principi procedurali nella presente LECF intende fare chiarezza e garantire la certezza del diritto.
Art. 24:
L’AFC è competente per l’esecuzione della procedura di sgravio dell’imposta preventiva condotta in virtù di una CDI. A tale scopo emana direttive generali e adotta le necessarie decisioni nel singolo caso. L’AFC disciplina le modalità per far valere il diritto allo sgravio dell’imposta preventiva (ad es. definizione dei moduli – eventualmente elettronici – che i contribuenti devono utilizzare). Stabilisce inoltre la piattaforma da utilizzare per la trasmissione elettronica delle istanze di rimborso. Infine determina i questionari e i giustificativi (mezzi di prova) da allegare alle istanze.
Obbligo di collaborare
L’articolo 25 precisa che chi presenta un’istanza di sgravio dell’imposta preventiva in virtù di una CDI è tenuto a collaborare all’esame dell’istanza. Egli è soggetto agli stessi obblighi di fornire informazioni previsti per la procedura ai sensi della LIP. L’obbligo di fornire informazioni va inteso in senso lato e non si riferisce solo all’accertamento di quelle fattispecie per le quali l’istante è gravato dall’onere della prova, bensì anche all’accertamento dei fatti per i quali l’onere della prova compete all’AFC nel quadro dell’obbligo di esame dell’autorità.
A fronte di informazioni carenti l’istanza viene respinta (cpv. 2). Si applica per analogia la norma dell’articolo 26 capoverso 2.
Comunicazione e decisione
L’AFC esamina le istanze di sgravio dell’imposta preventiva presentate in virtù di una convenzione internazionale e chiede all’istante o al suo rappresentante autorizzato le informazioni e prove complementari necessarie. Nel caso in cui l’esito dell’esame non coincida con l’istanza, l’AFC provvede alle necessarie correzioni (ad es. dovute a errori di scrittura o di calcolo) e comunica all’istante i motivi della correzione. Qualora lo stesso non sia d’accordo con la correzione e la controversia non possa essere composta in altro modo, l’istante può chiedere all’AFC una decisione.
Lo sgravio dell’imposta preventiva non fondato su una tale decisione, concesso per esempio sulla base di un esame solo sommario dell’istanza, è operato con la riserva del controllo successivo entro tre anni dalla concessione dello sgravio, analogamente a quanto disciplinato nella LIP. Tale termine può essere adeguatamente prorogato nel quadro di un procedimento penale secondo l’articolo 28.
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