Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine
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della convenzione internazionale e quindi l’imposta preventiva svizzera è messa in pericolo (art. 29) se:
• nell’istanza di rimborso vengono forniti dati falsi e/o taciuti fatti rilevanti e/o presentati a tale occasione documenti inesatti (art. 62 cpv. 1 lett. c, terza parte del periodo, LIP) e/o;
• l’istante fornisce (su richiesta) informazioni inesatte (art. 62 cpv. 1 lett. d LIP) e/o;
• viene fatto valere un diritto al rimborso che non compete alla persona interessata o che le è già stato soddisfatto (art. 62 cpv. 1 lett. e LIP).
Non è necessario riprendere l’articolo 63 LIP (Violazione dell’obbligo di trasferire l’imposta) nella LECF perché il trasferimento dell’imposta preventiva spetta al debitore residente in Svizzera, che è soggetto alle disposizioni (penali) della LIP. Poiché considerata una punizione priva di senso, si rinuncia infine alla possibilità di comminare multe disciplinari ai sensi dell’articolo 64 LIP.
Infine, viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di diritto materiale della legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo (DPA). Pertanto, qualora gli atti sanzionati dalla LECF vengano ad esempio commessi subdolamente, possono essere comminate le pene per i reati definiti nell’articolo 14 DPA.
L’esecuzione del procedimento non pone problemi particolari che non siano già emersi nei procedimenti penali amministrativi attuali e disciplinati nella legge. Se il caso riguarda una persona residente all’estero, il procedimento viene avviato contro di lei in virtù degli articoli 34 e 103 DPA.
Computo ingiustificato dell’imposta residua estera Messa in pericolo delle imposte svizzere sul reddito e sull’utile
Finora le disposizioni penali in merito al computo delle imposte residue estere erano integrate nell’ordinanza del 22 agosto 196715 sul computo globale dell’imposta. Ciò dipendeva dal fatto che questa ordinanza era l’unico regolamento in questo ambito. Il computo di un’imposta residua estera sulle imposte svizzere e le corrispondenti disposizioni penali sono direttamente collegate all’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale in Svizzera.
Contrariamente all’istanza di rimborso dell’imposta preventiva svizzera presentata da persone residenti all’estero, i contribuenti svizzeri ottengono un’esenzione o uno sgravio della doppia imposizione attraverso il computo dell’imposta alla fonte residua estera (prevista dal trattato internazionale) nelle imposte dirette della Svizzera.
La LECF offre per la prima volta un quadro legale nel quale collocare il perseguimento penale delle infrazioni commesse in relazione con un computo ingiustificato di un’imposta residua estera sulle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. Per questo motivo le disposizioni penali dell’ordinanza sul computo globale dell’imposta vengono riprese nella nuova LECF e quindi innalzate a livello di legge; in questo modo si tiene conto in maniera più netta del principio di legalità. Un computo ingiustificato delle imposte residue estere non è né un rimborso dell’imposta preventiva né un altro profitto derivante dalla stessa (art. 61 segg. LIP), né tanto meno costituisce una tassazione indebitamente omessa o incompleta (art. 175 segg. LIFD). Non è pertanto possibile una sussunzione
14RS 313.0
15 RS 672.201
242 \ COO.2255.101.3.885943 20/25