Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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sotto le fattispecie penali esistenti (come negli art. 28 e 29), ma devono essere riprese le disposizioni penali specifiche dell’ordinanza sul computo globale dell’imposta.

Poiché considerata una punizione inopportuna, si rinuncia infine alla possibilità di comminare multe disciplinari ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 dell’ordinanza sul computo globale dell’imposta.

Denuncia all’AFC

Il computo dell’imposta residua viene esaminato e deciso nella procedura (di tassazione) delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. In questo contesto l’AFC esercita unicamente la vigilanza. Per questo motivo vengono riscontrate infrazioni soprattutto nelle procedure dinanzi a un’autorità cantonale (autorità di tassazione o di giustizia). Siccome la competenza per il procedimento penale spetta all’AFC, è previsto un obbligo di denuncia all’AFC per le autorità cantonali.

Procedimento penale e competenza

Infine, in analogia all’articolo 67 capoverso 1 LIP, nell’articolo 33 viene dichiarata l’applicabilità della DPA al fine di chiarire la competenza per la gestione delle procedure (AFC) e il diritto applicabile (DPA).

Segreto

L’articolo 34 garantisce che le persone siano soggette all’obbligo del segreto quando sono incaricate dell’esecuzione di una CDI, di un’altra convenzione in ambito fiscale o della presente legge, oppure qualora siano chiamate a collaborarvi.

Il capoverso 2 dello stesso articolo assicura tuttavia che le informazioni possano essere trasmesse e fornite laddove esista un fondamento in una convenzione applicabile o nel diritto federale. Una base legale adeguata assicura anche il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Disposizioni di esecuzione

La competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione è stata ripresa dalla legge attualmente in vigore. A tal fine sono state stralciate le norme non più necessarie e si è proceduto a una nuova suddivisione dell’articolo. Anche dopo la revisione totale il Consiglio federale mantiene la competenza di emanare disposizioni esecutive per l’esecuzione di convenzioni in ambito fiscale. Ciò è necessario per poter reagire tempestivamente ai cambiamenti nei rapporti internazionali che comportano ripercussioni sull’esecuzione delle convenzioni.

Lett. a

Anziché di rimborso dell’imposta alla fonte si parla ora di sgravio al fine di consentire sia il rimborso della stessa che la riduzione dell’aliquota fino all’aliquota applicata alla fonte ai sensi della CDI.

Stralcio della vigente lett. b

L’ordinanza del 14 dicembre 196216 concernente i provvedimenti contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni, fondata su tale lettera b, è stata mantenuta fino ad oggi a causa della mancanza di una base giuridica per il perseguimento penale delle istanze di rimborso ingiustificate. Con l’entrata in vigore della legge riveduta tale lacuna verrà colmata. Contemporaneamente, l’ordinanza sopra citata potrà essere abrogata e la lettera b stralciata.

16 RS 672.202

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