Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

sentenza passata in giudicato nel merito. Con questo tipo di attuazione si tiene conto della natura giuridica delle procedure amichevoli secondo le CDI.

2.1.2 Ulteriori disposizioni

Per quanto riguarda il rimborso dell’imposta preventiva concesso in virtù di una convenzione, si garantisce l’esecuzione della procedura di sgravio disciplinando la procedura conformemente alle disposizioni nazionali in materia. Inoltre, l’esecuzione – anch’essa comparabile con la procedura di sgravio meramente nazionale – viene garantita da norme penali.

Vengono infine inserite nella legge nuove disposizioni penali relative al computo dell’imposta residua estera che finora erano integrate nell’ordinanza del 22 agosto 19678 sul computo globale dell’imposta.

Anche dopo la revisione totale il Consiglio federale mantiene la competenza di emanare disposizioni esecutive per l’esecuzione delle CDI e di altre convenzioni in ambito fiscale. Questa flessibilità rimane importante per consentire di reagire con misure idonee agli sviluppi nelle convenzioni in ambito fiscale.

2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La presente revisione totale della LECF non modifica gli impegni assunti dalla Svizzera nelle convenzioni in ambito fiscale (concessione dello sgravio dell’imposta preventiva, esecuzione degli accordi amichevoli). Questi impegni si fondano su trattati internazionali, indipendentemente dalla presente revisione totale. Quest’ultima intende ad ogni modo contribuire a garantire l’esecuzione delle convenzioni, ad aumentare la certezza del diritto nonché, per quanto possibile, a semplificare le procedure rispetto alla situazione attuale. In quest’ottica non dovrebbero derivarne costi di regolamentazione supplementari.

2.3 Attuazione

La presente legge garantisce nel proprio campo di applicazione l’esecuzione delle CDI e delle altre convenzioni in ambito fiscale, chiarisce i diritti procedurali e contribuisce quindi a una conduzione efficiente della procedura.9

3 Commento ai singoli articoli

Titolo della legge

Alcuni articoli dei capitoli 3–5 riguardano non solo le CDI, ma anche altre convenzioni in ambito fiscale. Anche le procedure amichevoli possono essere fondate su altre convenzioni, in particolare sull’accordo sullo scambio automatico di informazioni. Per questo motivo è necessario adeguare il titolo della legge.

Oggetto Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce fondamentalmente che la presente legge disciplina l’esecuzione di CDI e di altre convenzioni internazionali in ambito fiscale. Tuttavia, siccome esistono già altre leggi che agiscono in tal senso in specifici settori (LAAF, legge federale del 16 giugno 2017 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali [RS 654.1], legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali [RS 653.1]), ai fini di una maggiore chiarezza si dispone anche che tali altre leggi federali prevalgano sulla LECF nel rispettivo campo d’applicazione. Il capoverso 1 garantisce pertanto la delimitazione fra le diverse leggi.

8 RS 672.201

9 Secondo il rapporto del 2018 stilato dal CDF, la durata media delle procedure amichevoli è di circa 2 anni. https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_wirtschaft_und_verwaltung/oeffentliche_finanzen_und_steuern/17453/17453BE_Endg%C3%BCltige_Fassung_V04.pdf (giugno 2019).

242 \ COO.2255.101.3.885943 6/25