Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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stabile organizzazione non è considerata una persona residente, in conformità alle norme attualmente applicate nelle CDI lo Stato della stabile organizzazione non può accordarsi direttamente con lo Stato della società del gruppo in merito alla ripartizione degli utili nel quadro di una procedura amichevole. Situazioni di questo tipo non sono ad oggi ancora contemplate dalle convenzioni in ambito fiscale. Piuttosto, è applicabile la CDI fra lo Stato di residenza della società del gruppo e quello della casa madre della stabile organizzazione. Siccome tuttavia lo Stato di residenza della casa madre potrebbe in determinate circostanze non avere alcun interesse (fiscale) a eseguire una procedura amichevole perché l’imposizione non conforme alla convenzione riguarda solo l’imposizione nello Stato della stabile organizzazione, tali situazioni possono portare a risultati insoddisfacenti.

Con la delega della competenza di negoziazione prevista in questo articolo è possibile che gli Stati con un interesse fiscale eseguano effettivamente la procedura tra loro o possano perlomeno essere coinvolti nella stessa. Il capoverso 1 si applica per esempio quando la Svizzera, come Stato di residenza della casa madre, desidera delegare la conduzione dei negoziati allo Stato della stabile organizzazione. La possibilità di delega non cambia nulla al fatto che in tali casi l’accordo debba in definitiva essere concluso dalla SFI, come previsto all’articolo 14. Il capoverso 2 consente alla SFI di prendere parte ai negoziati per tutelare gli interessi fiscali della Svizzera, anche se è solo la stabile organizzazione a situarsi in Svizzera. Ovviamente tale delega è possibile solo qualora tutti gli Stati coinvolti vi acconsentano o possano offrire il loro aiuto.

Conclusione della procedura amichevole Cpv. 1

La procedura internazionale termina con la conclusione di un accordo amichevole fra le autorità competenti degli Stati contraenti interessati. In seguito, la SFI informa il richiedente in Svizzera in merito al risultato dei negoziati.

Cpv. 2

Un accordo amichevole è un accordo di diritto internazionale concluso fra le autorità dei due Stati e non è destinato al richiedente come una decisione. In quest’ottica, non è possibile ricorrere a rimedi giuridici interni né contro la conclusione né contro il contenuto dell’accordo.

Nella presente legge non è necessario citare o disciplinare in maniera particolare le procedure arbitrali previste dalle CDI. Ad ogni modo, è possibile che la convenzione applicabile ammetta in determinate circostanze l’esecuzione di una procedura arbitrale nel caso in cui le autorità competenti degli Stati contraenti non riescano ad accordarsi su una soluzione entro una determinata scadenza. Una procedura arbitrale di questo tipo, tuttavia, non è una procedura a sé stante, ma fa parte della procedura amichevole. Una decisione arbitrale deve essere attuata dalle autorità competenti degli Stati contraenti mediante un accordo amichevole, motivo per cui in fin dei conti in Svizzera deve comunque essere messo in atto un accordo amichevole e non una decisione arbitrale.

Consenso all’attuazione

Negli articoli precedenti di questo capitolo si fa sempre riferimento al richiedente. Nel quadro dell’attuazione dell’accordo amichevole può capitare, specialmente nei casi riguardanti i prezzi di trasferimento fra imprese associate, che l’attuazione in Svizzera riguardi un’impresa associata e non la società del gruppo con sede all’estero che ha presentato la richiesta. Pertanto, negli articoli seguenti si parla sempre di «persona interessata».

Cpv. 1

Nel caso in cui l’accordo amichevole renda necessaria una modifica dell’imposizione in Svizzera, in conformità all’articolo 15 tale accordo viene attuato solo con il consenso della persona interessata (richiedente/i o eventualmente anche persona associata, ad es. una

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