Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine
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fra imprese associate (i cosiddetti «Advance Pricing Arrangements» o APA). Con questi accordi le autorità competenti stabiliscono in virtù dell’articolo 25 paragrafo 3 del Modello OCSE i prezzi di trasferimento applicabili fra imprese associate per i periodi fiscali futuri. In conformità alla convenzione, gli Stati non sono tuttavia vincolati all’esecuzione delle procedure APA. Sotto questo profilo gli APA sono comparabili con gli accordi preliminari (i cosiddetti «ruling») della procedura fiscale nazionale. Nonostante vengano avviati su richiesta di un contribuente, gli APA non soddisfano il criterio dell’imposizione esistente o imminente non conforme alla convenzione. La presente legge non prevede pertanto una norma in tal senso, che di per sé non è nemmeno necessaria considerate le caratteristiche degli APA.
Mentre l’esecuzione di una procedura amichevole si fonda su una convenzione internazionale, il capitolo 2 della LECF si prefigge di garantire l’esecuzione delle procedure amichevoli sotto il profilo del diritto procedurale svizzero.
Autorità competente
Secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettera c del regolamento interno del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 15 giugno 2016, l’autorità competente per l’esecuzione delle procedure amichevoli è la SFI. Tale competenza è fissata di conseguenza anche nella legge.
Richiedente
Il richiedente è la persona che chiede l’esecuzione di una procedura amichevole. Specialmente a fronte di gruppi di società, la richiesta può riguardare, in particolare all’interno di un gruppo, anche persone associate o più persone (ad es. società madre e filiale, coniugi).
Richiesta
Dalla convenzione applicabile in ambito fiscale è possibile desumere lo Stato in cui può essere richiesta una procedura amichevole. Se la richiesta di esecuzione di una procedura amichevole viene presentata in Svizzera, la procedura internazionale viene preceduta da una procedura di avvio nazionale. Lo scopo di quest’ultima è verificare se sono soddisfatti i requisiti per l’esecuzione di una procedura amichevole.
Cpv. 1
In conformità al capoverso 1, la richiesta deve essere presentata alla SFI. Poiché il tenore del presente capoverso esige la presentazione della richiesta, si escludono pertanto le richieste in forma orale. Deve dunque essere presentata una richiesta in forma scritta e non sono ammesse richieste orali. Tali requisiti formali corrispondono alla pratica attualmente già in uso.
Cpv. 2
La richiesta deve soddisfare determinati requisiti minimi, che vengono elencati in questo capoverso. Siccome si tratta di questioni internazionali, generalmente solo il contribuente dispone delle informazioni relative alle procedure fiscali in entrambi gli Stati. Esso è tenuto a esporre queste informazioni affinché la SFI possa cominciare a occuparsi del caso.
La SFI pubblica un promemoria contenente indicazioni sulla forma e sul contenuto della richiesta di avvio di una procedura amichevole. Il promemoria non ha carattere vincolante, ma agevola la presentazione delle richieste.
Cpv. 3
La richiesta deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera oppure in inglese.
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