Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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evitare effettivamente le imposizioni non conformi alla convenzione è opportuno prevedere un’applicazione flessibile del termine di attuazione delle procedure amichevoli. Se possibile, occorre evitare che in Svizzera i contribuenti debbano in definitiva sostenere una doppia imposizione.

Nonostante l’articolo 1 capoverso 3 lo preveda per tutta la legge, va ricordato in particolare che in merito al termine di attuazione le CDI contengono norme che prevalgono sull’articolo 21. La Convenzione del 26 febbraio 201013 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito prevede per esempio all’articolo 25 capoverso 2, conformemente alla norma del Modello OCSE, un’attuazione indipendente «dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti». Pertanto, il termine definito all’articolo 21 non si applica per esempio alle procedure amichevoli tra Svizzera e Paesi Bassi.

Cpv. 2

Possono esserci casi in cui, considerato il rischio di doppia imposizione, una procedura amichevole viene avviata senza che sia stata emanata una decisione (ad es. nel caso del rimborso dell’imposta preventiva, cfr. art. 26). In questi casi il termine di cui al capoverso 1 non decorrerebbe mai. Il capoverso 2 stabilisce pertanto un termine di attuazione limitato anche per i casi in cui non sia stata inizialmente emessa alcuna decisione.

Interessi

Qualora la persona interessata dall’attuazione abbia diritto al rimborso delle imposte già pagate e la legge fiscale applicabile (cfr. art. 19 cpv. 3) preveda degli interessi, gli stessi sono dovuti solo se la condizione di cui alla lettera a o b non è soddisfatta. Seppur l’obbligo al pagamento degli interessi moratori sia un principio giuridico, quest’ultimo non deve tuttavia trovare applicazione in caso di comportamento contrario al principio della buona fede. La persona interessata dall’attuazione non ha pertanto diritto agli interessi se il suo comportamento intenzionale o non diligente ha reso necessaria una procedura amichevole o se il suo comportamento ha causato il ritardato rimborso delle imposte pagate in eccesso. La lettera a si riferisce ai casi in cui inizialmente è stata eseguita una procedura di tassazione. La lettera b riguarda invece le procedure amichevoli che hanno dovuto essere eseguite perché nel quadro di una procedura d’imposizione alla fonte la persona interessata ha omesso intenzionalmente o per carente diligenza di seguire le procedure previste (ad es. termini non rispettati) oppure le ha svolte con carente diligenza (ad es. collaborazione insufficiente).

Spese e indennità

Tutte le spese in relazione all’attuazione dell’accordo amichevole possono essere addossate alla persona interessata dall’attuazione, se quest’ultima avrebbe potuto evitare la procedura amichevole usando la diligenza che da lei si poteva ragionevolmente pretendere. Oltre alle spese della procedura di attuazione, nelle spese qui contemplate possono rientrare anche le spese processuali in relazione con i fatti interessati dall’attuazione, qualora l’autorità fiscale abbia dovuto sostenerle solo a causa della carente diligenza della persona interessata dall’attuazione.

Il calcolo delle spese è retta dalle disposizioni procedurali applicabili (art. 19 cpv. 3).

La procedura di attuazione non prevede il diritto alle spese ripetibili.

Organizzazione

Premessa:

13 RS 0.672.963.61

242 \ COO.2255.101.3.885943 17/25