Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

il richiedente.12 Per questo motivo la legge dispone che l’autorità competente non addossi spese al richiedente per l’esecuzione della procedura amichevole.

Siccome il richiedente non partecipa alla procedura, non ha nemmeno diritto a un’indennità per la procedura amichevole.

Principi

Le procedure amichevoli trovano fondamento in una convenzione internazionale. Le convenzioni di questo tipo impongono agli Stati di attuare gli accordi amichevoli conclusi, i quali costituiscono anch’essi accordi di diritto internazionale.

Nel caso in cui l’accordo amichevole riguardi l’imposizione in Svizzera, è necessaria un’ulteriore fase interna per attuare l’esito dell’accordo amichevole. In base all’attuale prassi, questa fase di attuazione non si fonda direttamente sulla CDI, bensì necessita di una regolamentazione legale interna supplementare.

Cpv. 1 e 2

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 18 dispongono che dopo la comunicazione della SFI l’accordo amichevole debba essere attuato d’ufficio dall’autorità fiscale competente. La forma procedurale di attuazione dipende dall’imposta interessata, dalle corrispondenti leggi fiscali e dallo stato di avanzamento della procedura interna. Se per esempio l’anno fiscale rilevante non è ancora stato oggetto di tassazione, per l’attuazione e quindi per il soddisfacimento dell’impegno assunto con la convenzione internazionale è sufficiente considerare l’accordo amichevole nella tassazione ordinaria. Lo stesso è ipotizzabile nel caso in cui una decisione non sia ancora passata in giudicato perché la procedura di ricorso interna è ancora pendente. In questi casi – posto che il diritto procedurale applicabile lo consenta – l’autorità fiscale può attuare l’accordo amichevole attraverso un riesame.

Nel caso in cui i mezzi interni già disponibili siano sufficienti per attuare l’accordo amichevole in Svizzera, non sono necessarie ulteriori procedure nella presente legge (decisione di attuazione).

Cpv. 3

Indipendentemente dalla forma procedurale, un’attuazione deve avvenire solo se le procedure di ricorso pendenti in relazione all’oggetto regolato nell’accordo amichevole sono concluse. Il presente articolo è legato all’articolo 15 capoverso 2 che disciplina la rinuncia ai rimedi giuridici. In questo modo è possibile assicurarsi che la Svizzera possa attuare l’impegno assunto nei confronti dell’altro Stato. Per contro, se le procedure di ricorso non fossero terminate, si rischierebbero nuove doppie imposizioni o (doppie) non imposizioni se venisse pronunciata una sentenza giudiziaria in Svizzera per lo stesso oggetto dopo la conclusione e l’attuazione dell’accordo amichevole. La procedura viene generalmente conclusa da un ritiro o un riesame.

Decisione di attuazione Cpv. 1

Se non è più possibile attuare d’ufficio l’accordo amichevole in una procedura (di tassazione) ancora in corso (cfr. spiegazioni più sopra all’art. 18 cpv. 1 e 2), l’attuazione avviene mediante l’emanazione di una decisione di attuazione. L’articolo 19 pone le basi giuridiche che consentono all’autorità fiscale di attuare in ogni caso gli accordi amichevoli.

L’oggetto della decisione di attuazione è l’accordo amichevole. Le decisioni o le sentenze già emesse vengono tenute in considerazione laddove riguardino oggetti diversi da quelli

12 «Typically there are no fees charged by the competent authorities for MAP cases» in OECD Manual on effective Mutual Agreement Procedures, pag. 15.

242 \ COO.2255.101.3.885943 14/25