Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine
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come le infrazioni nel computo dell’imposta residua estera. Tali norme penali devono
anch’esse essere inserite nella legge.
Segreto
Attualmente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale non è più affidata unicamente all’AFC. Anche altre autorità sono state incaricate dell’esecuzione o sono state chiamate a collaboravi (ad es. la divisione Fiscalità della SFI). Per questo motivo è importante che tutte le autorità coinvolte siano soggette all’obbligo del segreto. Ciò agevola la collaborazione fra le stesse.
1.2 Obiettivo
L’obiettivo della revisione totale della LECF è la creazione di una base legale in ambiti importanti dell’applicazione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale. L’attenzione è rivolta in primo luogo all’esecuzione delle procedure amichevoli. In questo modo s’intende garantire la certezza del diritto per il contribuente, ma anche per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni oppure per l’AFC e la SFI. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un’esecuzione interna efficace delle procedure amichevoli e pertanto è indispensabile per i contribuenti interessati e per la piazza economica svizzera.
Anche le disposizioni sullo sgravio dell’imposta preventiva previste nell’avamprogetto di legge mirano ad assicurare un’esecuzione efficace delle prescrizioni contenute nelle convenzioni. Inoltre, le disposizioni penali prevedono, per i comportamenti scorretti nel quadro dello sgravio, sanzioni analoghe a quelle inflitte dal diritto nazionale per comportamenti simili.
Tali nuove disposizioni non interessano gli ambiti delle convenzioni per i quali esistono già norme specifiche di attuazione (ad es. LAAF). Le procedure previste nelle leggi già esistenti non sono toccate dalla LECF.
Questo progetto di legge mira ad agevolare l’applicazione delle CDI e delle altre convenzioni in ambito fiscale per tutti i soggetti coinvolti (anche a livello amministrativo) assicurando la certezza del diritto.
1.3 Alternative esaminate e opzione scelta
Uno degli obiettivi della revisione totale della LECF è disciplinare a livello di legge l’esecuzione delle convenzioni in ambito fiscale. Determinati aspetti necessitano di un fondamento in una legge in senso formale. Una regolamentazione alternativa a livello di ordinanza non sarebbe in grado di soddisfare tali requisiti.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
2.1.1 Procedure amichevoli
Il focus della revisione è concentrato sulla procedura per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione. Nell’esecuzione vera e propria della procedura amichevole fra gli Stati il contribuente non è parte. Ciononostante, ha diversi diritti e obblighi, fra i quali, nello specifico, dare avvio alla procedura. Non è garantito che la legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA) applicata in linea di massima all’amministrazione porti a una soluzione adeguata nell’ambito delle procedure amichevoli; rispetto alla procedura nazionale, la procedura amichevole deve infatti essere meno rigida in quanto a forma e termini per concedere agli Stati un margine di manovra maggiore per cercare una soluzione. In quest’ottica è ora necessario disciplinare per legge l’avvio di una procedura amichevole. Inoltre, l’avamprogetto prevede una cosiddetta decisione di attuazione per consentire un’attuazione efficace degli accordi amichevoli poiché, secondo la prassi attuale, gli accordi amichevoli possono essere attuati in Svizzera solo per il tramite di una revisione. Con la decisione di attuazione le autorità fiscali possono attuare l’accordo amichevole anche in presenza di una decisione o
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