Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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5 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

5.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201619 sul programma di legislatura 2015-2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201620 sul programma di legislatura 2015–2019. Il motivo risiede nel fatto che i lavori per la revisione totale sono stati avviati solo dopo la conclusione del programma di legislatura.

5.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Il progetto è in linea con il primo indirizzo politico del programma di legislatura («La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità»). Secondo l’obiettivo 2 ad esso subordinato, «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività». Le CDI sono importanti per la piazza economica svizzera poiché permettono di evitare doppie imposizioni. Un’esecuzione efficace di tali convenzioni a livello nazionale – obiettivo perseguito dalla presente revisione totale – contribuisce in maniera sostanziale alla loro efficacia.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La LECF disciplina l’esecuzione delle CDI e di altre convenzioni in ambito fiscale che non rientrano nella competenza legislativa né dei Cantoni né di un’altra autorità federale. Il fondamento giuridico della LECF è dato quindi dall’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)21, in virtù del quale l’Assemblea federale tratta le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità federali.

La procedura amichevole è uno strumento diplomatico di risoluzione delle controversie. Secondo la forma attualmente prevista nelle convenzioni (quasi esclusivamente CDI), entrambi gli Stati si impegnano ad eliminare l’imposizione non conforme alla convenzione per il tramite di un trattato internazionale. Nelle convenzioni, al contribuente non viene riconosciuto il ruolo di parte. Per la LECF ciò significa che secondo l’articolo 12 il richiedente non è parte nell’esecuzione della procedura amichevole e non può dunque partecipare alla procedura internazionale. Viene inoltre limitato il diritto alla consultazione degli atti di questa procedura. Tale limitazione è giustificata dal fatto che la riservatezza della procedura internazionale agevola gli Stati nella ricerca di soluzioni per i casi concreti e quindi anche nel miglioramento della situazione per il contribuente. Per molti Stati partner tale riservatezza è un elemento importante per l’esecuzione della procedura amichevole. In questo contesto va inoltre osservato che l’attuazione dell’accordo amichevole dipende dal consenso della persona interessata.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto mira a garantire che la Svizzera possa rispettare gli impegni derivanti dai trattati internazionali, in particolare in merito alle procedure amichevoli in conformità alle CDI e ad altre convenzioni in ambito fiscale.

6.3 Forma dell’atto

La revisione totale della LECF sottostà a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

19 FF 2016 909

20 FF 2016 4605

21 RS 101

242 \ COO.2255.101.3.885943 24/25