Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 25 pagine

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Diritto procedurale applicabile

Sempre che la LECF non disponga altrimenti, nel quadro della procedura di avvio in Svizzera è applicabile la PA. In questa fase della procedura il richiedente assume ruolo di parte, circostanza che giustifica l’applicazione della PA. Siccome la procedura amichevole è una procedura in materia fiscale, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 2 capoverso 1 PA, la PA è applicabile solo in misura limitata.

Nella fase successiva, ovvero nell’effettiva procedura amichevole tra Stati (art. 12 segg.), il richiedente non è per contro parte. La procedura viene condotta unicamente in virtù della CDI fra le autorità degli Stati contraenti. La PA trova pertanto applicazione solo nella procedura di avvio, ma non in quella tra gli Stati contraenti.

Informazione delle autorità fiscali Cpv. 1

La SFI informa le autorità fiscali svizzere competenti in tutti i casi di procedura amichevole che le riguardano. Nel singolo caso ciò può avvenire anche solo dopo la conclusione della procedura, se l’imposizione in Svizzera non è contestata fra gli Stati contraenti e se è unicamente l’altro Stato a dover correggere la propria tassazione. Saltuariamente si verificano casi del genere e per motivi di economia procedurale è preferibile risolvere questi casi direttamente con l’altro Stato senza dover prima svolgere una consultazione interna nazionale.

Cpv. 2

Se una procedura amichevole riguarda l’imposizione in Svizzera, l’autorità fiscale competente per le imposte oggetto della procedura stessa ha l’opportunità di esprimere un parere. Il parere dell’autorità fiscale è un elemento importante del processo di presa di posizione della Svizzera nei confronti dell’altro Stato contraente. In quanto autorità di tassazione, l’autorità fiscale conosce i fatti concreti e dispone dei documenti rilevanti. Se necessario, la SFI segnala all’autorità fiscale l’urgenza di un determinato caso.

Assistenza amministrativa

Ai fini dell’accertamento delle circostanze rilevanti di un caso, per la SFI è importante poter accedere alle informazioni necessarie. Parimenti, nel quadro dell’attuazione può essere importante per l’autorità fiscale competente ricevere ulteriori informazioni dalla SFI. Per questo motivo all’articolo 11 è disciplinata l’assistenza amministrativa tra le autorità. Sotto il profilo del contenuto, l’articolo 11 corrisponde a norme comparabili presenti in diverse leggi fiscali federali (cfr. art. 112 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD]; RS 642.11).

L’articolo 11 disciplina unicamente l’assistenza amministrativa fra le autorità svizzere. L’assistenza amministrativa internazionale è retta dalle corrispondenti disposizioni contenute nelle convenzioni (ad es. nelle CDI). A volte queste convenzioni possono limitare l’assistenza amministrativa nazionale. Se prevedono norme specifiche sullo scambio di informazioni che limitano l’utilizzo delle informazioni ricevute, in conformità all’articolo 1 capoverso 3 tali limitazioni prevalgono sull’assistenza amministrativa generale secondo l’articolo 11.

Status e obbligo di collaborare del richiedente

Mentre nella sezione 2 è stata trattata la procedura di avvio in Svizzera, la sezione 4 si applica indipendentemente dal fatto che la procedura amichevole sia stata richiesta in Svizzera o in un altro Stato.

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