Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 29 pagine
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5.2 Altre ripercussioni
Per gli assicurati l’assistenza sanitaria continuerà in principio a essere garantita, se i Cantoni non potranno più tenere alcun elenco e gli assicuratori continueranno ad assumere in tal modo i costi delle prestazioni.
Non sono da prevedere ulteriori ripercussioni.
5.3 Applicabilità
Gli assicuratori potranno continuare a perseguire gli assicurati trimestralmente.
I Cantoni potrannno assumersi il 90 per cento dei crediti riconosciuti nell’attestato di carenza di beni, ma non vi saranno obbligati.
L’assicuratore affilierà a un’assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni gli assicurati che ha annunciato alle autorità cantonali competenti conformemente all’articolo 64a capoverso 3. Il Consiglio federale può prevedere che gli assicuratori abbiano, come avviene attualmente, la facoltà di offrire e organizzare in maniere diverse le loro assicurazioni di questo genere.
La soppressione degli elenchi comporterà anche l’estinzione delle difficoltà di applicazione a essi correlate.
6 Rapporto con il diritto europeo
La modifica di legge deve essere compatibile in particolare con l’Accordo del 21 giugno 199939 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e con la Convenzione del 4 gennaio 196040 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS). In virtù dell’allegato II ALC e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS, in Svizzera nelle relazioni con gli Stati dell’UE o dell’AELS si applicano ad esempio il regolamento (CE) n. 883/200441 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE)
n. 987/200942. Per quanto riguarda la garanzia della libera circolazione delle persone, tale diritto non mira ad armonizzare i sistemi nazionali della sicurezza sociale. Gli Stati membri sono liberi di determinare in ampia misura la struttura concreta, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. Devono tuttavia attenersi ai principi di coordinamento
39 RS 0.142.112.681
40 RS 0.632.31
41Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella
RS (RS 0.831.109.268.1).
42Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS