Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 29 pagine

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legale stipula l’assicurazione a nome della persona che rappresenta, la quale è debitrice dei premi e delle partecipazioni ai costi.

Questo disciplinamento viene mantenuto per le persone maggiorenni. La maggiore età è fissata a 18 anni (art. 14 del codice civile svizzero, CC35). Le persone maggiorenni incapaci di discernimento a causa di disabilità mentale o turba psichica continuano a essere assicurate dal loro rappresentante legale. Rimangono debitrici dei loro premi e delle partecipazioni ai costi.

Le persone minorenni dovranno invece essere assicurate a loro nome dal detentore dell’autorità parentale o dal loro tutore. Non saranno più dunque debitrici dei loro premi e delle partecipazioni ai costi.

L’obbligo di mantenimento incombe ai genitori fino alla maggiore età del figlio. Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 1 e 2 CC).

Il nuovo disciplinamento concerne tutti i minorenni. Quando il figlio diventa maggiorenne deve assicurarsi egli stesso e diventa debitore dei suoi premi e delle partecipazioni ai costi. Se è ancora in formazione ai sensi dell’articolo 277 capoverso 2 CC, i suoi premi e le partecipazioni ai costi possono far parte del mantenimento che ha il diritto di pretendere dai suoi genitori. A tal proposito il disciplinamento vigente rimane invariato.

Nella LAMal sono considerati minorenni gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (art. 16 cpv. 5 LAMal). Questa nozione ha senso nella misura in cui permette agli assicurati di cambiare assicuratore e forma particolare d’assicurazione, in generale, per la fine dell’anno civile. Il nuovo disciplinamento, che riguarda esclusivamente i minorenni, non può tuttavia fare riferimento a questa nozione dato che essa include anche assicurati che hanno già raggiunto la maggiore età.

Art. 5 cpv. 2

Attualmente, in caso di affiliazione tardiva l’assicurato deve in linea di principio versare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile (art. 5 cpv. 2 LAMal). Nel caso dei minorenni, è necessario che la responsabilità di pagare questo supplemento incomba ai genitori o al genitore debitore del premio. Un tutore che si occupa di un minorenne di regola procede per tempo all’affiliazione, o con un ritardo giustificabile, di modo che non viene riscosso alcun supplemento. In caso contrario, il supplemento è a carico del tutore.

35 RS 210