Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 29 pagine
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Il progetto prevede che gli attuali capoversi 4 e 5 vengano riuniti in un unico capoverso, il cui contenuto rimane pressoché invariato. Attualmente è previsto che l’assicurato saldi il proprio debito. Dato però che in futuro il debito potrà essere saldato anche da suoi familiari o da altre persone, nel nuovo capoverso non si precisa chi sia tenuto a farlo. Il capoverso disciplina dunque unicamente l’assunzione dell’85 per cento dei crediti.
cpv. 5
Il capoverso disciplina l’assunzione del 90 per cento dei crediti.
L’iniziativa depositata dal Cantone di Turgovia chiede che i Cantoni possano farsi trasferire i crediti dietro assunzione del 90 per cento del loro montante. In questo Cantone i Comuni sono tenuti a pagare i crediti riconosciuti negli attestati di carenza di beni. Assumendosi la gestione degli attestati, i Comuni hanno la possibilità di assistere meglio gli assicurati. In particolare, possono concludere con questi degli accordi di pagamento e prendere a carico i crediti in arretrato. Questa procedura viene denominata «gestione dei casi» (case management). Dato che i Cantoni dispongono dei dati fiscali degli assicurati, essi possono valutare meglio degli assicuratori per quali assicurati, e in quale momento dopo il rilascio di un attestato di carenza di beni, valga la pena avviare una nuova procedura di esecuzione.
Altri Cantoni partono invece dal principio che gli oneri supplementari risulterebbero superiori alla somma che potrebbe essere ricuperata. Essi manterranno la possibilità di assumere l’85 per cento dei crediti e di lasciare che gli assicuratori conservino gli attestati di carenza di beni.
I Cantoni disposti ad assumere il 90 per cento dei crediti non saranno tenuti a negoziare la percentuale con gli assicuratori. Viene pertanto ripreso l’obiettivo perseguito dall’iniziativa cantonale, anche se rispetto a questa il tenore della disposizione risulta semplificato: il trasferimento di un credito effettuato tramite il cambiamento del creditore viene designato con il termine giuridico «cessione» del credito.
Il Cantone informa l’assicurato della sua decisione di assumere il credito. Non appena è informato, l’assicurato può saldare il proprio debito unicamente al Cantone. Se il Cantone assume il 90 per cento del credito, l’assicurato ha di nuovo la possibilità di cambiare assicuratore e forma d’assicurazione in deroga ai capoversi 6 e 7bis. Infatti, in seguito all’assunzione del credito da parte del Cantone, l’assicuratore non ha più alcun credito in sospeso nei confronti dell’assicurato. Quest’ultimo è debitore verso il Cantone dell’intero credito.
Il fatto che il Cantone sia tenuto in ogni modo a rimunerare l’85 per cento dei crediti riconosciuti nell’attestato di carenza di beni può costituire per esso un incentivo a pagare un ulteriore 5 per cento, in modo da recuperare l’integralità del credito e far sì che l’assicurato possa scegliere un assicuratore che propone premi più convenienti.
cpv. 6
L’assicurato in mora non può in principio cambiare assicuratore finché non sono stati pagati integralmente i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione in arretrato (cpv. 6). Se i premi dovuti da un assicurato sono