Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 29 pagine
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l’assicurato fa opposizione, l’assicuratore può prendere una decisione e togliere il ricorso. Quando questa decisione passa in giudicato può proseguire la procedura d’esecuzione. L’assicurato può tuttavia interporre opposizione contro la decisione, adducendo il motivo che nel corso dell’anno civile è già stato perseguito quattro volte. Contro la decisione sull’opposizione dell’assicuratore può ricorrere dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni adducendo la stessa motivazione.
Si può prevedere che in ragione del nuovo disciplinamento gli assicuratori in linea di massima non perseguiranno un assicurato più di quattro volte all’anno. Tuttavia, un assicurato che non ha optato per una forma particolare di assicurazione può cambiare assicuratore per la fine d’un semestre di un anno civile (art. 7 cpv. 1 LAMal), e cioè a fine giugno o a fine dicembre. L’assicurato può inoltre cambiare assicuratore anche nel corso dell’anno, nel caso in cui trasferisca il proprio domicilio fuori dal raggio d’attività dell’assicuratore o nel caso in cui questi decida un aumento dei premi (art. 7 cpv. 2 e 3 LAMal). In questi casi, se l’assicurato viene escusso dal suo nuovo assicuratore, ha la possibilità di far valere che è già stato perseguito, complessivamente, quattro volte dal vecchio e dal nuovo assicuratore.
Un assicurato può essere anche perseguito al massimo quattro volte nel corso di un anno civile per i premi del figlio. Ha la possibilità di affiliare i propri figli ad assicuratori diversi dal proprio. Nel corso di un anno civile, l’assicuratore potrà pertanto perseguire un assicurato che ha un figlio non più di otto volte.
Dato che l’assicuratore, nella sua qualità di creditore, è tenuto ad anticipare le spese di esecuzione e ad assumersi di regola il 15 per cento del credito riconosciuto nell’attestato di carenza di beni, ha tutto l’interesse a contenere il più possibile le spese di esecuzione.
Attualmente il Cantone può esigere che l’assicuratore gli comunichi il nome dei debitori escussi. Ciò gli permette di assumere i crediti non pagati di determinati assicurati (p. es. beneficiari di prestazioni complementari o dell’aiuto sociale). La forma secondo cui questa comunicazione deve essere data varia da Cantone a Cantone: circa la metà dei Cantoni esige che l’assicuratore li informi nel momento in cui viene presentata la domanda d’esecuzione. Alcuni esigono che l’assicuratore indichi loro quando può presentare una domanda di proseguimento, altri vogliono essere informati sul momento in cui l’ha presentata.
L’assicuratore può perseguire i genitori anche per i debiti dei figli minorenni. È pertanto necessario precisare che l’assicuratore sia tenuto a comunicare non solo il nome dei debitori escussi, ma anche quello delle altre persone che sono oggetto dell’esecuzione.
cpv. 4
Attualmente i Cantoni devono assumere l’85 per cento dei crediti riconosciuti nell’attestato di carenza di beni. L’assicuratore conserva però l’attestato. In altre parole, l’assunzione del credito da parte del Cantone non esenta l’assicurato dall’obbligo di pagare l’assicuratore. Nei confronti di quest’ultimo, l’assicurato continua infatti a essere debitore del credito nella sua integralità. Non appena l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il suo debito, l’assicuratore restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto.