Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 29 pagine
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superiori alla media, il divieto impostogli di cambiare risulta oneroso per lo stesso assicurato e, in caso di rilascio di un attestato di carenza di beni, per il Cantone.
La soppressione di questo divieto permetterebbe agli assicurati morosi di cambiare assicuratore – come avviene per gli altri assicurati – per la fine di un semestre o di un anno civile (art. 7 cpv. 1 e 2 LAMal). Tuttavia, se più assicuratori devono gestire il ricupero dei crediti scoperti di un assicurato, i costi che ne derivano sono più elevati che se a occuparsene fosse un solo assicuratore. Va inoltre osservato che tale divieto costituisce, per gli assicurati che intendono cambiare assicuratore, un incentivo a saldare per tempo i loro debiti. Per questa ragione, il divieto di cambiamento viene mantenuto. Esso si applicherà tuttavia soltanto fino al momento in cui i debiti saranno saldati. Questi non dovranno più per forza essere pagati dall’assicurato.
cpv. 7
Il capoverso permette ai Cantoni di tenere un elenco degli assicurati morosi. Come già rilevato in sede introduttiva, la tenuta di questi elenchi, con la conseguente sospensione delle prestazioni, rischia di compromettere l’accesso alle cure mediche di base alle fasce di popolazione economicamente e socialmente più deboli. Inoltre, essi pongono i fornitori di prestazioni nella necessità di dover scegliere se rifiutare gli assicurati che non possono essere trattati nei casi d’urgenza o se trattarli provvisoriamente a titolo gratuito. Se i crediti in sospeso non vengono saldati, i fornitori di prestazioni si ritrovano con dei crediti scoperti.
Per queste ragioni, i Cantoni non dovrebbero più essere autorizzati a tenere questi elenchi. La norma vigente deve pertanto essere abrogata.
cpv. 7: proposta della minoranza
Attualmente, i Cantoni possono tenere un elenco degli assicurati che, malgrado le procedure d’esecuzione, non sottostanno all’obbligo di pagare i loro premi. L’assicuratore sospende la presa a carico delle prestazioni fornite a questi assicurati, ad eccezione dei casi d’urgenza medica.
Questo disciplinamento può essere combinato con tutte le modifiche proposte nel progetto. Esso prevede in particolare che l’assicuratore affili a un’assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni gli assicurati per cui è stato rilasciato un attestato di carenza di beni. La disposizione può essere applicata anche a persone registrate in un elenco, dato che anche questi assicurati devono continuare a pagare i loro premi. La possibilità data loro di pagare premi più bassi permetterebbe di sgravare i Cantoni.
Attualmente, i Cantoni intendono in vari modi la nozione di urgenza medica:
Per il Cantone di Lucerna vi è urgenza medica ai sensi dell’articolo 64a capoverso 7 LAMal quando, in assenza di un trattamento immediato, vi sono da temere gravi danni alla salute o la morte della persona assicurata (§ 7 dell’ordinanza del 22 maggio 2012 concernente la legge d’applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie).
Nel Cantone di Sciaffusa è il fornitore di prestazioni a decidere su quanto attiene all’urgenza medica ai sensi dell’articolo 64a capoverso 7 LAMal (§ 24b dell’ordi-