Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 29 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Diritto vigente

Il disciplinamento relativo al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi (art. 64a LAMal) è stato modificato l’ultima volta dal Parlamento il 19 marzo 2010. La modifica della LAMal si fondava essenzialmente su un accordo fra il Dipartimento federale dell’interno (DFI), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e santésuisse (federazione mantello degli assicuratori malattia). I suoi principali elementi sono i seguenti:

– la procedura seguita in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi viene disciplinata;

– il Cantone assume l’85 per cento dei crediti che hanno dato luogo al rilascio di un attestato di carenza di beni (cpv. 4);

– in contropartita, l’assicuratore rinuncia in principio a sospendere la presa a carico dei costi delle prestazioni;

– l’assicuratore conserva l’attestato di carenza di beni e restituisce al Cantone il 50 per cento degli eventuali successivi pagamenti dell’assicurato (cpv. 5);

– l’assicurato non può cambiare assicuratore finché è in ritardo con i pagamenti (cpv. 6).

Nel corso delle sue deliberazioni, il Parlamento ha inoltre deciso di autorizzare i Cantoni a tenere un elenco degli assicurati che nonostante l’esecuzione non pagano i premi. L’elenco è accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, al Comune e al Cantone. L’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d’urgenza medica (art. 64a cpv. 7 LAMal).

Parallelamente, il Parlamento ha imposto ai Cantoni l’obbligo di versare l’importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori (art. 65 cpv. 1 LAMal). Anche la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC1) è stata modificata, così da fare in modo che l’importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie previsto dalla LPC venga anch’esso versato direttamente all’assicuratore.

Il Consiglio federale ha disciplinato l’applicazione (art. 105a–106e dell’ordinanza sull’assicurazione malattie, OAMal2) e ha posto in vigore la modifica di legge con effetto al 1° gennaio 2012.

1 RS 831.30

2 RS 832.102