Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 29 pagine

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dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione, e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia. Questa disposizione è stata adottata, fra l’altro, per semplificare l’incasso dei premi e l’assunzione dei costi delle prestazioni per questa categoria di persone (assicurati UE) (messaggio del 31 maggio 2000 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie; FF 2000 3537, ivi 3540). Dato che questi argomenti restano validi anche quando vi sono premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese d’esecuzione ancora non pagati, è necessario che gli assicurati UE che compiono 18 anni non possano cambiare assicuratore alla fine dell’anno.

cpv. 7quater

I Cantoni e gli assicuratori sono tenuti a scambiarsi i dati relativi alla riduzione dei premi sulla base di uno standard uniforme (art. 65 cpv. 2 LAMal). Fondandosi su questa disposizione, il Consiglio federale ha disciplinato in dettaglio l’esecuzione della riduzione dei premi (art. 106b–106e OAMal). Il Dipartimento federale dell’interno, fondandosi a sua volta su queste disposizioni, nella sua ordinanza sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi (OSDRP-DFI38) ha stabilito specificazioni tecniche e modalità organizzative.

Su sollecitazione della CDS nel progetto preliminare si è introdotto l’obbligo per i Cantoni e gli assicuratori di scambiarsi i dati relativi ai premi e alle partecipazioni ai costi non pagati sulla base di uno standard elettronico uniforme. Come per la riduzione dei premi, il progetto prevede che il Consiglio federale disciplini le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori. L’Esecutivo ha disciplinato il mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi negli articoli 105a–105m OA-Mal.

cpv. 8

La comunicazione dei dati degli assicuratori ai Cantoni, essendo disciplinata nel capoverso 7quater, non è più menzionata in questo capoverso.

Disposizioni transitorie

cpv. 1

Attualmente, l’assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato (art. 64a cpv. 5 LAMal). Il Cantone deve anche poter assumere gli attestati di carenza di beni esistenti senza che sia costretto a negoziare il prezzo con l’assicuratore. Esso deve avere la possibilità di assumerli a un prezzo leggermente inferiore. Sui crediti di cui prima dell’entrata in vigore della modifica di legge ha assunto l’85 per cento, deve poter assumere un ulteriore 3 per cento, per una percentuale complessiva dunque dell’88 per cento. Anche in questo caso, il Cantone deve informare l’assicurato della cessione. Se il Cantone assume

38 RS 832.102.2