Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/32: Iv.ct. TG. 16.312 Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati · 29 pagine
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Art. 61a
Attualmente, il figlio minorenne e i suoi genitori sono debitori dei premi. I genitori lo sono in quanto i premi fanno parte del mantenimento del figlio. Ne sono responsabili in maniera solidale; ciò significa che l’assicuratore può far valere l’integralità del suo credito presso il minorenne oppure presso l’uno o l’altro dei suoi genitori. Se l’assicuratore persegue il minorenne, questi è difeso dal proprio rappresentante legale.
Il nuovo progetto prevede esplicitamente che i premi del figlio vengano esclusivamente coperti dai genitori in modo solidale fino alla fine del mese in cui diventa maggiorenne. Ciò significa che l’assicuratore può far valere l’integralità del suo credito presso uno dei genitori. Questo genitore può eventualmente fare addossare la responsabilità all’altro. Dato che i premi vengono di regola riscossi mensilmente (art. 90 OAMal), la data di riferimento è la fine del mese. In tal modo l’assicuratore non potrà perseguire il figlio per premi dovuti quando era minorenne. Non potrà farlo nemmeno una volta che è diventato maggiorenne.
I genitori sono in principio responsabili in modo solidale, indipendentemente dal fatto che vivano in comunione domestica o che siano coniugati. Un genitore può tuttavia attestare che, in virtù di un contratto di mantenimento o di una decisione giudiziaria, è obbligato a pagare contributi di mantenimento che comprendono anche i premi di cassa malati. In questo caso deve anche provare che egli paga effettivamente questi contributi di mantenimento. Se fornisce questa prova, soltanto l’altro genitore è debitore dei premi. L’assicuratore deve in principio fare addossare la responsabilità a entrambi i genitori. Un genitore deve dunque avere la facoltà di sottrarsi a questa responsabilità unicamente nel caso in cui può attestare che versa all’altro genitore i contributi di mantenimento e che questi sono sufficienti per pagare i premi. Se i genitori non vivono in comunione domestica, il genitore che si occupa del figlio non deve essere l’unico debitore dei suoi premi.
Art. 64 cpv. 1bis
Per i minorenni non viene riscossa in principio alcuna franchigia. L’importo massimo dell’aliquota percentuale è la metà di quello per gli adulti: ammonta infatti a 350 franchi, contro i 700 per gli assicurati adulti (art. 64 cpv. 4 LAMal e art. 103 cpv. 2 OAMal). Anche i minorenni possono però optare per una franchigia più elevata. Essa ammonta al massimo a 600 franchi all’anno (art. 93 cpv. 1 OAMal). I minorenni sono esentati dal pagamento del contributo ai costi di degenza ospedaliera (art. 104 cpv. 2 lett. a OAMal).
Attualmente, il minorenne e i suoi genitori sono debitori, oltre che dei premi, anche delle partecipazioni ai costi: i genitori lo sono in quanto esse fanno parte del mantenimento del figlio. Lo sono in modo solidale. Se l’assicuratore persegue il minorenne, questi è difeso dal proprio rappresentate legale.
Il progetto prevede che le partecipazioni ai costi del figlio vengano coperte in modo solidale dai genitori oppure dal genitore che è debitore dei premi. Se un genitore ha provato all’assicuratore che non è debitore dei premi, tale prova varrà anche per le partecipazioni ai costi. Affinché si possa determinare in modo univoco un debitore per i premi e le partecipazioni ai costi, la data di riferimento è anche in questo caso