Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine
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– La compatibilità con i sistemi esteri che propongono il modello d'utilità deve essere assicurata attraverso i trattati internazionali rilevanti affinché la protezione possa essere estesa a tali Paesi42.
– L'esclusione dalla protezione del modello d'utilità per le invenzioni in ambito biotecnologico, farmaceutico e chimico, come pure per i procedimenti è accolta con favore. Queste invenzioni sollevano questioni tecniche e giuridiche complesse che non possono essere valutate nel quadro di una procedura di rilascio rapida e fondata su un esame sommario come quella prevista per il modello d'utilità43.
– Un Cantone44 afferma che anche i modelli d’utilità beneficerebbero del regime di tassazione agevolata dei patent box. I modelli d'utilità esteri potrebbero già beneficiarne, visto che sono assimilabili all’attuale brevetto svizzero. La modifica di legge avrebbe dunque un impatto unicamente per i modelli d’utilità svizzeri. L'introduzione di un modello d’utilità porterebbe anche a una riduzione del periodo di protezione da 20 a 10 anni rispetto al brevetto attuale.
Gli altri Cantoni non si sono specificamente espressi sull'introduzione del modello d’utilità, né hanno presentato esigenze od osservazioni particolari.
La maggioranza dei partecipanti che si sono pronunciati sull’introduzione di un modello d’utilità, la rifiuta esplicitamente45 o auspica modifiche sostanziali della proposta46. La sostituzione dell'attuale brevetto svizzero con esame parziale con un modello d’utilità comporta svantaggi onerosi per le PMI e gli inventori individuali. Tra gli svantaggi sono citati la durata di protezione inferiore del modello d'utilità (10 anni invece dei 20 anni dell’attuale brevetto) e la limitazione della protezione a determinati oggetti (sono escluse dalla protezione del modello d'utilità proposto le invenzioni in ambito biotecnologico e farmaceutico, le sostanze chimiche e i procedimenti). Il modello d’utilità è meno attraente per le PMI rispetto all'attuale brevetto svizzero e l'introduzione del modello d’utilità comporta un peggioramento generale dello status quo. Alcuni partecipanti reputano che il modello d’utilità proposto non rappresenti una valida alternativa al brevetto attuale47. Un partito e un'organizzazione48 non vedono la necessità di cambiare il sistema attuale (cioè abbandonare il brevetto svizzero rilasciato senza esame completo e sostituirlo con un modello d’utilità non esaminato). L’organizzazione teme che l'attuale «brevetto spazzatura» senza esame completo (come è stato definito il brevetto svizzero) sia sostituito con un «modello d’utilità spazzatura».
5.5 Ricorso all’inglese nella procedura di deposito
La maggior parte dei partecipanti49 che si sono espressi in merito sostengono e accolgono con favore l'introduzione dell'inglese come lingua della procedura di deposito.
Cinque partecipanti e un'organizzazione50 criticano il fatto che non sia richiesta la traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale svizzera. Né il titolo dell'invenzione né l'estratto forniscono informazioni sul campo di protezione del brevetto. I limiti della protezione del
42 ZG
43 AI
44 TI
45 Bolliger, IASA, professori PI, IPS, H. Kley, Ruckstuhl, Siemens, Sulzer, UDC, Win GD
46 Alleanza del centro, economiesuisse, PLR, HKBB, Isler & Pedrazzini, LIPAV, usam, Swissmem, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, vips, VSP/ASCPI
47 Forum PMI, LIPAV, Swissmechanic
48 UDC, professori PI
49 NW, VS, ZG, AIPPI Svizzera, Bolliger, CP, economiesuisse, FER, Frei, HKBB, IASA, Interpharma, IPS, Forum PMI, Ruckstuhl, scienceindustries, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS, vips, VSP/ASCPI, Win GD
50 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD