Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati

6.52 Art. 40a cpv. 3bis AP-LParl

La disposizione secondo cui la Commissione giudiziaria deve formulare le sue proposte di nomina in modo tale da garantire la presenza di giudici con conoscenze tecniche tra i giudici del TAF è controversa.

Diversi partecipanti166 sono favorevoli all'introduzione della disposizione per i casi di ricorso davanti al TAF, che rendono necessaria la presenza di persone con conoscenze tecniche.

Per un altro partecipante167 le modifiche previste nell’ambito della procedura di ricorso dinanzi al TAF sono insufficienti. Non ritiene le modifiche previste sufficienti per dotare l’istanza di ricorso delle conoscenze tecniche e brevettuali necessarie. Il ricorso a giudici esperti è imprescindibile. In caso contrario, occorre garantire che l’istanza di ricorso sia sufficientemente e continuamente dotata delle conoscenze tecniche e brevettuali necessarie. A questo fine si può considerare il coinvolgimento del TFB. Con l'introduzione della legge sul Tribunale federale dei brevetti, il legislatore ha espresso l'intenzione di professionalizzare la giustizia in materia di diritto dei brevetti. Non è chiaro perché ciò non debba valere anche per le procedure di ricorso contro le decisioni dell'IPI.

Un'organizzazione168 ritiene che si possa rinunciare all'introduzione di questa disposizione, adducendo che non è necessario coinvolgere un secondo tribunale federale per le controversie brevettuali. I giudici tecnici del TFB sono una risorsa preziosa che deve essere utilizzata anche per i ricorsi nell’ambito della procedura di rilascio.

6.53 Art. 2 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 3bis AP-LParl

Cinque partecipanti169 sostengono le precisazioni di natura redazionale al capoverso 1 lettera a per quanto riguarda il certificato protettivo complementare CPC. Gli stessi partecipanti respingono invece le precisazioni per quanto riguarda il modello d’utilità, adducendo che non sono favorevoli alla sostituzione dell'attuale brevetto svizzero parzialmente esaminato con il modello d’utilità.

Diverse organizzazioni e alcuni partecipanti170 accolgono con favore le modifiche nel capoverso 3 e 3bisrelative alla prevista estensione della cooperazione internazionale con uffici dei brevetti esteri e altre organizzazioni. Ignorare il lavoro di altri uffici dei brevetti sullo stesso caso non ha senso e contraddice l'idea di una procedura d'esame snella, efficiente ed economica. L’IPI ha così la possibilità di tenere conto dei risultati dell'esame di altri uffici dei brevetti, il che comporta chiari vantaggi per il depositante. In particolare, le procedure d’esame possono essere condotte in parallelo, il che le rende più efficienti e meno costose per il depositante. Inoltre, le competenze di cui al capoverso 3bisampliano il margine d'azione dell'IPI rispetto alla tutela degli interessi dei partecipanti al sistema brevettuale svizzero oltre i confini nazionali.

6.54 Art. 24 cpv. 2 AP-LParl

Cinque partecipanti171 si esprimono contro il proposto assoggettamento del modello d’utilità alla disposizione derogatoria di cui al capoverso 2, dicendosi contrari all’introduzione di un modello d’utilità.

166 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

167 Frei

168 VIPS/ACBIS

169 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

170 AIPPI Svizzera, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI, Bolliger, Frei, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

171 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD