Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine
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sostengono esplicitamente, evidenziando che si tratta di una modifica dell'articolo 58a capoverso 3.
6.41 Art. 125 cpv. 3
La modifica del capoverso 3, secondo cui i modelli d’utilità svizzeri e i brevetti europei esplicanti i loro effetti in Svizzera possono coesistere per la stessa invenzione, è espressamente respinta da diversi partecipanti154, contrari all’introduzione di un modello d’utilità.
6.42 Art. 126 cpv. 3
La modifica del capoverso 3, secondo cui il divieto di doppia protezione non si applica nel rapporto tra brevetto e modello d'utilità, è respinto da diversi partecipanti155, contrari all’introduzione di un modello d’utilità.
6.43 Art. 135a
Diversi partecipanti156 accolgono espressamente le modifiche nei capoversi 1 e 2 relative alla pubblicazione di una domanda internazionale, che ritengono essenzialmente un adeguamento dell'articolo 58a capoverso 3. Gli stessi partecipanti respingono invece il tenore del nuovo capoverso 3, secondo cui un rapporto di ricerca internazionale elaborato per una domanda internazionale o la dichiarazione che lo sostituisce secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera a PCT possono sostituire il rapporto sullo stato della tecnica dell’IPI ora previsto per ogni domanda di brevetto. Si giustificano dicendosi contrari all'introduzione della ricerca obbligatoria (art. 57a).
6.44 Art. 138 lett. d
Cinque partecipanti157 accolgono con favore la modifica secondo cui le domande PCT possono essere presentate anche in inglese. Sottolineano che si tratta essenzialmente di un adeguamento dell'articolo 135a capoverso 3.
6.45 Art. 139
Cinque partecipanti158 respingono espressamente l'obbligo previsto di introdurre una ricerca complementare anche per le domande PCT, dicendosi contrari all’introduzione di un esame completo con ricerca obbligatoria.
In linea con il commento all’articolo 57a capoverso 3, due organizzazioni159 ritengono che, per quanto riguarda la disposizione di cui all’articolo 139 capoverso 2, è auspicabile che i casi per cui deve essere elaborato un rapporto complementare e quando invece no, siano definiti specificamente a livello di ordinanza. Ritengono arbitrario che l’IPI decida a propria discrezione.
154 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
155 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
156 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
157 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
158 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
159 VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS