Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine
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6.35 Art. 93
Un'organizzazione e un partecipante146 accolgono con favore la proposta procedura di cancellazione amministrativa per il modello d’utilità. L'introduzione di una procedura in questo senso rappresenta una buona possibilità di rettifica, già impostasi nel diritto dei marchi. Il partecipante in questione accoglie con favore anche l’introduzione della possibilità per l'IPI di esaminare anche motivi non fatti valere dal richiedente nel quadro dell’esame della domanda di cancellazione.
Un partito147 si esprime criticamente nei confronti della procedura di cancellazione, che ritiene onerosa e inutile alla luce degli esistenti rimedi di diritto civile. Non si spiega perché si ritenga che una terza parte convinta che un brevetto o un modello di utilità sia stato rilasciato a torto non sia in grado di presentare un'azione per nullità davanti al tribunale civile competente. L'articolo 93 va pertanto soppresso.
Un partecipante148 si chiede se l’ammissibilità di una richiesta di cancellazione non dipenda dal pagamento di una tassa. La corrispondente formulazione nell'articolo 100 è infelice, in quanto il termine «particolari domande» non include esplicitamente le richieste di cancellazione. Le domande soggette al pagamento di una tassa vanno pertanto elencate individualmente nell'articolo 100.
6.36 Art. 96
La possibilità di utilizzare l'inglese come lingua di corrispondenza nella procedura di deposito dei modelli d'utilità (cpv. 2) è espressamente sostenuta da un'organizzazione149 che evidenzia l’importante conseguente risparmio in termini di tempo e denaro per gli utenti.
6.37 Art. 100
Cfr. il commento sulle tasse relativo all’articolo 93 di uno dei partecipanti150.
6.38 Art. 101
Un partecipante151 si esprime criticamente nei confronti del riferimento alle cause di nullità secondo l’articolo 26 valide per i brevetti, sostenendo che i requisiti materiali che determinano la validità giuridica di un modello d’utilità devono essere definiti a livello legislativo. Respinge pertanto il riferimento alle disposizioni del diritto brevettuale.
6.39 Art. 102
Un partecipante152 si esprime criticamente nei confronti del riferimento alle disposizioni del titolo primo della LBI, adducendo che il riferimento non dà il giusto peso al modello di utilità e che quest’ultimo è sfavorito rispetto al brevetto.
6.40 Art. 123
Contro la modifica che consente di rinunciare alla traduzione di una domanda di brevetto europeo formulata in inglese non sono sollevate obiezioni. Diversi partecipanti153 la
146 AIPPI Svizzera, Frei
147 glp
148 H. Kley
149 AIPPI Svizzera
150 H. Kley
151 H. Kley
152 H. Kley
153 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD