Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine
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organizzazioni e alcuni partecipanti136 respingono invece il termine di tutela della novità proposto. L'introduzione di un termine di tutela della novità per i modelli di utilità è inutile, superfluo e uno sforzo solo nazionale, oltre che pregiudicare la certezza del diritto e creare situazioni problematiche dovute all’evoluzione dello stato della tecnica in caso di un'eventuale conversione di un modello d'utilità in brevetto.
6.32 Art. 89
La durata della protezione di dieci anni per il modello d'utilità definita nell'articolo 89 è espressamente sostenuta da un'organizzazione e da un partecipante137. Secondo l’organizzazione, la durata di 10 anni, ridotta rispetto al brevetto, è in linea con la natura del modello d'utilità, pensato in primo luogo per le invenzioni «minori» che hanno un orizzonte temporale più breve e, in genere, dopo 10 anni sono obsolete, sempreché arrivino a imporsi sul mercato. Al contrario, diverse organizzazioni138 ritengono che la durata di protezione di 10 anni proposta sia troppo breve per costituire un'alternativa equivalente all'attuale brevetto svizzero.
Diverse organizzazioni139 auspicano l’introduzione di una possibilità (nuovo cpv. 2) per convertire il modello d'utilità in un brevetto esaminato prima della scadenza del termine di protezione. Un’estensione della durata della protezione in questo senso favorisce le PMI e le domande relative a invenzioni la cui portata non è ancora chiara al momento del deposito. Eventuali investimenti supplementari sono così limitati alle invenzioni con un potenziale di sviluppo. Un'organizzazione140 auspica questa flessibilità anche per i modelli d’utilità derivati, sia da brevetti nazionali sia da brevetti europei e propone un'aggiunta all'articolo 92.
6.33 Art. 91
Per quel che concerne l'articolo 91 capoverso 1, un partecipante141 propone, a fini di coerenza, di utilizzare il termine «domanda di modello d'utilità» anziché «domanda».
Un'organizzazione e un partecipante142 sono favorevoli all’introduzione della possibilità per l'IPI di respingere le domande di modelli di utilità manifestamente abusive (art. 91 cpv. 2). Ciò andrà a beneficio della certezza del diritto e consentirà di rinunciare a una procedura di opposizione. Un'altra organizzazione143 auspica invece la soppressione della disposizione, che introduce un elemento soggettivo nell’esame altrimenti oggettivo delle domande. Dimostrare l’abuso richiede inoltre, nella maggioranza dei casi, un «esame approfondito».
6.34 Art. 92
Per quel che concerne il capoverso 2 lettera b, un partecipante144 suggerisce un allineamento con la terminologia CBE e PCT145.
136 economiesuisse, HKBB, Interpharma, scienceindustries, Siemens, Swissmem, VIPS/ACBIS
137 FER, Frei
138 economiesuisse, FDP, HKBB, usam, Swissmem
139 economiesuisse, HKBB, Swissmem, VIPS/ACBIS
140 economiesuisse
141 H. Kley
142 AIPPI Svizzera, Frei
143 LIPAV
144 H. Kley
145 Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty); RS 0.232.141.1