Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine

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possibilità di pubblicare le domande di brevetto e i brevetti in inglese, ritiene che le rivendicazioni debbano essere tradotte in una delle lingue ufficiali.

6.26 Art. 61 titolo marginale, nonché cpv. 1 lett. a e b

Le modifiche relative alla pubblicazione della domanda di brevetto e ai brevetti registrati sono generalmente accolte con favore. Cinque partecipanti120 prendono atto del fatto che si tratta di modifiche di natura redazionale e di armonizzazione alle corrispondenti disposizioni relative agli altri diritti di proprietà industriale.

6.27 Art. 64

L'allestimento di un documento del brevetto è stralciato dalla LBI e incluso nell'ordinanza sui brevetti (OBI). Contro questa modifica non sono sollevate obiezioni. Cinque partecipanti121 sono d'accordo con l'abrogazione della disposizione, che comporta un allineamento con le procedure di registrazione degli altri diritti di proprietà industriale (marchi e design).

6.28 Art. 65 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2

Cinque partecipanti122 accolgono con favore le modifiche relative alla consultazione degli atti, in quanto si tratta di modifiche di natura redazionale. Uno dei partecipanti123 suggerisce di aggiungere un nuovo capoverso 3 per la consultazione degli atti (cfr. in merito il n. 7.1).

6.29 Titolo secondo: Modelli d’utilità (artt. 87–102)

L'introduzione del modello d’utilità non esaminato è accolta diversamente dai partecipanti. Alcuni di loro124 accolgono l'introduzione del modello d’utilità in linea di principio e sono favorevoli alle modifiche proposte agli articoli 87–102.

La maggioranza dei partecipanti, invece, si oppone all'introduzione del modello d’utilità ed è a favore della soppressione degli articoli 87–102125 o auspica modifiche sostanziali della proposta126.

6.30 Art. 87

Un partecipante127 ritiene che il modello d’utilità richieda una normativa a sé stante. Brevetto e modello d’utilità non devono differire solo per quanto riguarda la durata e l'oggetto della protezione, ma anche per quanto riguarda le condizioni materiali di ammissibilità alla protezione. Respinge pertanto il riferimento alla normativa brevettuale.

I motivi specifici di esclusione dalla protezione per il modello d'utilità menzionati nel capoverso 3 lettere b– d sono espressamente sostenuti da un Cantone e da un partecipante128. Secondo il Cantone queste invenzioni riguardano questioni tecniche e giuridiche complesse che non possono essere valutate nell’ambito della procedura rapida prevista per le domande di

120 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

121 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

122 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

123 H. Kley

124 AI, FR, NW, SG, VD, ZG, AIPPI Svizzera, CP, FER, Frei, Interpharma, LES-CH, science-industries, SPS, Uni NE

125 Bolliger, IASA, professori PI, IPS, H. Kley, Ruckstuhl, Siemens, Sulzer, UDC, Win GD

126 Alleanza del centro, economiesuisse, FDP, HKBB, Isler & Pedrazzini, Forum PMI, LIPAV, usam, Swissmem, VESPA/ACBSE, vips, VIPS/ACBIS

127 H. Kley

128 AI, Frei