Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine
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Un altro partecipante81 auspica che, a fini di coerenza, nel capoverso 1 sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2. Per quel che concerne il capoverso 3, propone di sostituire la costruzione con il verbo «potere» con l’indicazione dei motivi per cui non è possibile eseguire una ricerca.
Due organizzazioni82 propongono un'aggiunta al capoverso 3, secondo cui l'IPI può rinunciare a una ricerca solo se è disponibile una ricerca ufficiale (per esempio dell'UEB). Una ricerca privata o eseguita da un istituto di ricerca commerciale non può comportare la rinuncia a una ricerca da parte dell'IPI.
Altre due organizzazioni83 chiedono la soppressione o una precisazione del capoverso 3. È arbitrario che l’IPI rinunci a propria discrezione a eseguire una ricerca. Senza ricerca, non ci sono le basi per decidere in merito allo stato della tecnica. Rinunciare a una ricerca deve essenzialmente essere possibile solo in presenza di un altro rapporto di ricerca (p. es. allestito nell’ambito della procedura PCT). Il capoverso 3 va quindi soppresso o precisato in modo da chiarire a quali condizioni è possibile rinunciare a una ricerca.
6.17 Art. 58
Le modifiche relative alla modifica degli atti tecnici sono incontestate e sono espressamente sostenute da cinque partecipanti84. Uno dei partecipanti85 propone di sostituire il termine «domanda» con «domanda di brevetto» alla prima ricorrenza e di specificare alla seconda ricorrenza se siano intese anche le domande di modello d’utilità.
6.18 Art. 58a
Cinque partecipanti alla consultazione86 sostengono espressamente la modifica del capoverso 1 lettera c relativa alla pubblicazione delle domande di brevetto che favorisce l'armonizzazione con le disposizioni della CBE (art. 93). Un altro partecipante87 auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2.
Sono invece controverse le modifiche introdotte nel capoverso 2, respinte espressamente da cinque partecipanti88 che, essendo contrari al passaggio a un esame completo con ricerca obbligatoria, ritengono la disposizione superflua. Per quel che concerne questo capoverso i cinque sostengono unicamente le modifiche di natura redazionale.
In merito al capoverso 2, un altro partecipante89 propone di rinunciare alla soppressione della possibilità di far eseguire una ricerca di tipo internazionale. La possibilità di far eseguire all'UEB una ricerca di tipo internazionale per una domanda di brevetto presentata in Svizzera, in particolare una domanda di priorità, e di ottenere così tempestivamente preziose informazioni sulle prospettive di rilascio da parte dell'UEB e di altri uffici dei brevetti, è un servizio a cui i depositanti ricorrono spesso. Si auspica pertanto che il servizio continui a essere disponibile anche dopo la modifica della LBI. Un altro partecipante90 auspica che, a fini di coerenza, sia ripresa la terminologia introdotta nell'articolo 5 capoverso 2.
81 H. Kley
82 Swissmem, VIPS/ACBIS
83 VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI
84 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
85 H. Kley
86 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
87 H. Kley
88 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
89 Frei
90 H. Kley