Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine

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brevetto emergono dalle rivendicazioni, per cui anche queste devono essere tradotte in una lingua ufficiale svizzera al fine di garantire che chiunque possa informarsi sul campo di protezione di un brevetto in una lingua ufficiale svizzera.

Un partecipante51 si chiede se introdurre l'inglese come lingua della procedura davanti all'IPI per una procedura essenzialmente svizzera sia compatibile con le disposizioni svizzere sovraordinate.

5.6 Intensificazione della collaborazione internazionale a livello tecnico-

amministrativo

Diversi partecipanti e organizzazioni52 accolgono con favore la proposta di intensificare la cooperazione internazionale con gli uffici dei brevetti esteri e altre organizzazioni. Ciò aumenta il margine di manovra dell'IPI a livello internazionale e gli permette di rappresentare meglio a livello internazionale gli interessi delle cerchie interessate.

5.7 Ulteriori modifiche richieste

Diversi partecipanti e organizzazioni53 accolgono con favore la proposta di intensificare la cooperazione internazionale con gli uffici dei brevetti esteri e altre organizzazioni. Ciò aumenta il margine di manovra dell'IPI a livello internazionale e gli permette di rappresentare meglio a livello internazionale gli interessi delle cerchie interessate.

6 Pareri sui singoli articoli

6.1 Art. 1 cpv. 1

Contro la sostituzione del termine «brevetto d’invenzione» con «brevetto» non sono sollevate obiezioni. Cinque partecipanti54 sono esplicitamente d'accordo con la modifica proposta.

6.2 Art. 4

Contro la sostituzione nella versione tedesca del termine «Patentbewerber», considerato obsoleto, con «Anmelder» non sono sollevate obiezioni. Cinque partecipanti55 sono d'accordo con questa modifica.

La modifica di natura redazionale concerne anche le seguenti disposizioni della legge sui brevetti (LBI): articolo 5 capoversi 1–3; articolo 6 capoverso 1; articolo 7b lettere a e b; articolo 16; articolo 29 capoverso 1; articolo 34 capoverso 1; articolo 46a capoverso 1; articolo 47 capoverso 1; articolo 49a capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2; articolo 56 capoverso 1 lettera b; articolo 58 capoverso 1; articolo 59 capoversi 1 e 2; articolo 59a capoverso 1 e articolo 123. Diversi partecipanti56 sono esplicitamente d’accordo con queste modifiche.

Di seguito, gli articoli citati sono elencati solo se sono interessati anche da altre modifiche o se i partecipanti alla consultazione hanno espresso opinioni diverse sulle modifiche.

Contro la modifica relativa all’ortografia di «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» (iniziali maiuscole) nella versione francese non sono sollevate obiezioni.

Si tratta di una modifica di natura redazionale che riguarda anche le note a piè di pagina relative alle seguenti disposizioni della LBI: articolo 41; articoli 42–44; articolo 48 capoverso 1

51 H. Kley

52 AIPPI Svizzera, Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI, Win GD

53 AIPPI Svizzera, Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, VESPA/ACBSE, VSP/ASCPI, Win GD

54 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

55 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD

56 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD