Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
6.46 Art. 140 cpv. 3
Diversi partecipanti160, che si oppongono alla sostituzione dell'attuale brevetto svizzero parzialmente esaminato con un modello d’utilità, rifiutano esplicitamente la modifica (eccezione del divieto di una doppia protezione in relazione al modello d’utilità svizzero e i brevetti).
6.47 Art. 140g
La modifica che prevede di introdurre un registro separato per i certificati protettivi complementari (registro CPC) quali titoli di protezione indipendenti sui generis e di ancorarlo nella LBI è espressamente sostenuta da cinque partecipanti161. Si tratta di una misura ragionevole che aumenta la trasparenza per il pubblico.
6.48 Art. 140h
Diversi partecipanti162 sono espressamente a favore della disposizione secondo cui, a fini di armonizzazione con gli altri titoli di protezione (brevetto e modello d’utilità), le tasse relative al certificato protettivo complementare sono disciplinate a livello di ordinanza sui brevetti.
6.49 Art. 150
Cinque partecipanti163 sono espressamente favorevoli alla modifica di cui al capoverso 1, che prevede l’applicazione del nuovo diritto a tutte le domande di brevetto pendenti a partire dalla sua entrata in vigore. Si favorisce così la rapida attuazione delle modifiche.
Gli stessi partecipanti non sono invece d'accordo con le modifiche proposte nei paragrafi 2– 4, dicendosi contrari all’introduzione dell’esame completo.
Accolgono invece con favore la modifica di cui al paragrafo 5, secondo cui le domande sospese dopo l'entrata in vigore della revisione sono sempre rette dal nuovo diritto.
6.50 Art. 151
Diversi partecipanti164 accolgono con favore la nuova disposizione transitoria di cui all’articolo 151, che garantisce il principio generale di non retroattività per quel che concerne la nuova causa di nullità secondo l’articolo 26.
6.51 Art. 152
Cinque partecipanti165 accolgono in linea di massima con favore la nuova disposizione transitoria di cui all'articolo 152, che mira a garantire il principio generale di non retroattività per i brevetti esaminati secondo il diritto previgente per quanto riguarda i nuovi motivi di opposizione di novità e attività inventiva (art. 59c). Propongono, senza ulteriori giustificazioni, una formulazione ispirata alla disposizione transitoria di cui all’articolo 151.
160 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
161 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
162 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
163 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
164 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
165 Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD