Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine
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modello d’utilità con esame limitato. Secondo diversi partecipanti129 questi motivi specifici di esclusione dalla protezione non sono né appropriati né necessari e vanno pertanto respinti. Tra le altre cose, l'oggetto del nuovo modello d'utilità deve corrispondere a quello del brevetto in vigore, in modo che i due titoli di protezione siano equivalenti in termini di oggetto della protezione. Con l'esclusione di questi oggetti, in particolare dei procedimenti, l’essenza del modello d'utilità diverge notevolmente da quella del brevetto attuale. Ciò contraddice l'intenzione espressa nel rapporto esplicativo che il modello d'utilità costituisca un’alternativa all’attuale brevetto svizzero senza esame completo, affinché le PMI e gli inventori per i quali un esame completo è troppo oneroso e troppo costoso possano continuare ad avere accesso a un titolo di protezione rilasciato in tempi brevi e a costi contenuti.
I motivi dell’esclusione non sono convincenti (ossia che questo tipo di invenzioni sollevano spesso questioni tecniche complesse e che il modello d’utilità e la relativa procedura rapida non si prestano per le invenzioni in ambito biotecnologico, farmaceutico e chimico). Anche altri settori, oltre a quelli esclusi della chimica e della biotecnologia, per esempio quello delle invenzioni attuate mediante computer, dell'intelligenza artificiale, della crittografia quantistica, ma anche dell'elettronica dei semiconduttori, della fisica laser o nucleare, sono analogamente complessi dal punto di vista tecnico e/o giuridico. Inoltre, alcuni settori centrali sono già esclusi dal capoverso 3 lettera a, nel quale si rimanda agli articoli 1a, 1b e 2, il che esclude settori importanti della biologia e della biotecnologia nonché delle scienze della vita. Con l’esclusione dei procedimenti, che rappresentano circa la metà delle categorie rivendicate, sostituire completamente il brevetto attuale con il modello d’utilità pare poco verosimile130.
Un'organizzazione131 non accoglie con favore l'esclusione generale delle sostanze, delle miscele chimiche e della loro utilizzazione, adducendo che può essere ragionevole proteggere con un modello d’utilità per esempio nuove composizioni di detergenti o materiali da costruzione. Per escludere i prodotti farmaceutici si può riformulare la lettera b vigente.
Anche un'altra organizzazione132 propone di rinunciare ai motivi specifici di esclusione dalla protezione menzionati nel capoverso 3 lettere b–d e di sostituire il capoverso 3 con una disposizione che preveda che l’IPI allestisca e pubblichi un rapporto sullo stato della tecnica per le domande di modello d’utilità. L’organizzazione in questione afferma che nel suo settore d’attività ci sono procedimenti e utilizzazioni, anche di sostanze chimiche (lubrificanti, additivi antincendio, ecc.) degni di protezione. Chiede che, come per le domande di brevetto (art. 57a cpv. 1), sia allestito un rapporto di ricerca. La stessa proposta è avanzata da un'altra organizzazione133 per i casi in cui si rivelasse necessario fare valere un diritto derivante da un modello d’utilità in tribunale
Un Cantone134 afferma che il modello d’utilità senza esame esiste anche in altri Paesi e che è quindi necessario garantire la compatibilità con i sistemi all'estero. La protezione va pertanto estesa ai Paesi che prevedono il modello d’utilità mediante i trattati internazionali rilevanti.
6.31 Art. 88
L'estensione del concetto di divulgazione non opponibile al modello d'utilità secondo il capoverso 1 lettera b aumenta l'attrattiva della protezione del modello d'utilità in alternativa alla protezione del brevetto ed è espressamente sostenuta da diverse organizzazioni135. Altre
129 economiesuise, LIPAV, Siemens, Swissmem, VESPA/ACBSE, VIPS/ACBIS
130 LIPAV
131 VESPA/ACBSE
132 Swissmem
133 economiesuisse
134 ZG
135 AIPPI Svizzera, VESPA/ACBSE, VSP/ ASCPI