Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
lettera a; articolo 55a; articolo 59a capoverso 2 e articolo 119. Contro la modifica delle note a piè di pagina non sono sollevate obiezioni.
6.3 Art. 5 cpv. 1–3
Contro la sostituzione nella versione tedesca del termine «Patentgesuch», considerato obsoleto, con «Patentanmeldung» nelle disposizioni che non riguardano la procedura di rilascio, non sono sollevate obiezioni. Cinque partecipanti57 sono esplicitamente d'accordo con la modifica proposta.
La modifica di natura redazionale concerne nello specifico le seguenti disposizioni della LBI: articolo 7b lettera b; articolo 12 capoverso 1; articolo 13 capoverso 1 lettera a; articolo 17 capoverso 1; articolo 24 capoverso 1 lettera c; articolo 26 capoverso 1 lettera c; articolo 29 capoverso 1; articolo 30 capoverso 1; articolo 33 capoverso 2bis; articolo 34 capoverso 2; articolo 46a capoverso 2 e capoverso 4 lettera d; articolo 48 capoverso 1 lettera b; articolo 65 capoversi 1 e 2; articolo 73 capoverso 3; articolo 74 numero 6; articolo 110; articolo 121 capoverso 1; articolo 122 capoverso 1; articolo 124 capoversi 1 e 2; articolo 135.
Di seguito, gli articoli citati sono elencati solo se sono interessate anche altre modifiche o se i partecipanti alla consultazione hanno espresso opinioni diverse sulle modifiche.
6.4 Art. 6 cpv. 1 e 2
Cinque partecipanti alla consultazione58 sono d'accordo con la modifica terminologica nel capoverso 1.
La modifica di natura redazionale nel capoverso 2 concerne soltanto il testo francese. Contro la modifica non sono sollevate obiezioni. La modifica di natura redazionale concerne anche le seguenti disposizioni della LBI: articolo 19 capoverso 1; articolo 25; articolo 26 capoverso 2; articolo 27 capoversi 1 e 2; articolo 29 capoverso 3; articolo 35 capoverso 2; articolo 48 capoverso 3; articolo 51 capoverso 1; articolo 52 capoverso 2, frase introduttiva; articolo 56 capoverso 2; articolo 67 capoverso 1; articolo 68; articolo 69 capoverso 2; articolo 71; articolo 82 capoverso 2 e articolo 86 capoverso 2.
Di seguito, gli articoli citati sono elencati solo se sono interessati anche da altre modifiche o se i partecipanti alla consultazione hanno espresso opinioni diverse sulle modifiche.
6.5 Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva
Cinque partecipanti59 non sono d'accordo con l’adozione del termine «domanda di modello d’utilità» nel capoverso 3 e ne chiedono la soppressione, dicendosi contrari all’introduzione di un modello d’utilità.
6.6 Art. 7b
Un'organizzazione60 propone una precisazione del tenore analogamente all'articolo 55 (1) della Convenzione sul brevetto europeo (CBE)61, in modo da coprire anche i casi in cui un diritto anteriore viene richiesto abusivamente da una persona non legittimata, ma viene pubblicato solo dopo il deposito della domanda di brevetto svizzero.
57Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
58Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
59Bolliger, IASA, IPS, Ruckstuhl, Win GD
60VESPA/ACBSE
61Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (Convenzione sul brevetto europeo); RS