Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
4.2.12.4 Capoverso 4
È espressamente approvata l’intenzione di introdurre un indice di ricerca per sgravare i Cantoni.114 In tal modo si garantisce che i sistemi dei registri fondiari ricevano soltanto le interrogazioni strettamente necessarie, il che permette di mantenere stabili il carico e la performance dei singoli server cantonali.115
Benché sia ritenuta una variante complessa, lo sgravio della rete è un elemento a favore dell’attuazione prevista.116 La FDER chiede un piano di sicurezza sulla base di test
concreti.117
GE mette in dubbio l’utilità e la necessità di un indice di ricerca. In considerazione delle richieste di informazioni presentate all’ufficio del registro fondiario ginevrino – quasi
esclusivamente provenienti dalle autorità federali – è dubbio che le stime del rapporto esplicativo in merito al numero di interrogazioni al mese siano affidabili.118
La HEV respinge la tenuta di un indice di ricerca anonimizzato poiché teme che non si sia tenuto conto dei rischi per la protezione dei dati.119
4.2.12.5 Capoverso 4 lettera a
Conformemente alle richieste relativa all’articolo 34a, va ammessa solo la ricerca da parte di persone fisiche.120
4.2.13 Articolo 34c Accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e trasmissione dei dati all’indice di ricerca
4.2.13.1 Capoverso 1
In considerazione della grande quantità di dati da trattare occorre prevedere fasi di test d’intesa con gli uffici del registro fondiario.121 L’interfaccia di cui all’articolo 34c capoverso 1 dovrebbe essere standardizzato su scala nazionale o secondo eCH.122
4.2.13.2 Capoverso 2
Adeguando questa disposizione si potrebbe rendere possibile una trasmissione in tempi brevi (invece che immediata) e, mediante interrogazioni differite in orari marginali e notturni, si potrebbe sfruttare meglio l’infrastruttura.123
Il servizio informatico del Cantone può garantire il supporto tecnico soltanto nella misura in cui esso è disponibile.124 Il disciplinamento del capoverso 2 è già contemplato dal
capoverso 1; è del resto formulato in termini troppo assoluti ed è quindi da stralciare.125 Occorre precisare cosa s’intende per un «minimo di assistenza tecnica»126, anche per quanto riguarda le competenze concrete, le risorse e la questione della fatturazione di
114 SO (pag. 3).
115 LU (pag. 1).
116 eGov (pag. 1 seg.).
117 FDER (pag. 2).
118 GE (pag. 5).
119 HEV (pag. 7).
120 ZG (pag. 1), CP (pag. 3), CVAM (pag. 3), HEV (pag. 6 seg.), USPI (pag. 2 seg.).
121 CP (pag. 3), CVAM (pag. 3), USPI (pag. 3).
122 ZH (pag. 3).
123 eGOV (pag. 2).
124 JU (pag. 2).
125 BS (pag. 3).
126 BL (pag. 1).