Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
Panoramica
1 Osservazioni generali
La procedura di consultazione sull’avamprogetto di revisione dell’ordinanza del 23 settembre 20121 sul registro fondiario (ORF) «Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale» si è svolta dal 14 ottobre 2020 al 1° febbraio 2021. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, le organizzazioni
nazionali dei Comuni, della città e delle regioni di montagna nonché quelle dell’economia e altre organizzazioni interessate.
Hanno espresso un parere 25 Cantoni, 4 partiti, 21 tra organizzazioni e altri partecipanti.
Sono pertanto pervenuti 50 pareri.
Quattro organizzazioni hanno espressamente rinunciato a un parere2.
2 Elenco dei pareri pervenuti
L’elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e di altri partecipanti che hanno
espresso un parere figura nell’allegato.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario
Per attuare l’articolo 949b del Codice civile svizzero (CC)3 (identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario), le persone fisiche registrate nel registro fondiario dovranno essere in futuro identificate mediante il numero AVS. Le disposizioni rivedute dell’ordinanza sul registro fondiario concretizzano il modo di procedere degli uffici del registro fondiario quando assegnano il numero AVS.
Il numero AVS sarà tenuto in un registro ausiliario specifico, che sarà collegato con la rispettiva iscrizione nel registro fondiario. Il numero AVS non sarà accessibile al pubblico.
3.2 Ricerca di fondi su scala nazionale
La seconda parte del progetto riguarda la ricerca di fondi su scala nazionale secondo
l’articolo 949c CC. Per adempiere i loro compiti legali, le autorità abilitate devono infatti avere accesso alle informazioni che permettono di sapere se una persona è titolare di diritti su un fondo e, se sì, di quali diritti si tratta. L’ordinanza sul registro fondiario riveduta verte
essenzialmente sull’oggetto della ricerca, sui diritti d’accesso, sul grado di precisione dei risultati della ricerca e sul funzionamento del servizio di ricerca di fondi su scala nazionale (servizio di ricerca di fondi). Non potranno essere consultati gli estratti completi del registro fondiario. Il servizio di ricerca di fondi è gestito dalla Confederazione e finanziato mediante emolumenti.
4 Pareri in merito all’avamprogetto
4.1 Valutazione generale del progetto
L’orientamento generale del progetto è perlopiù accolto con favore. Quanto all’attuazione
dell’articolo 949b CC (identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario) è stato
particolarmente apprezzato, anche per motivi inerenti alla protezione dei dati4, che il numero AVS non sia iscritto nel libro mastro bensì in un nuovo registro ausiliario collegato con la
1 RS 211.432.1.
2 CDDGP, USI, ASM, TS.
3 SR 210.
4 BS (pag. 1), UCS (pag. 1), TI (pag. 1).