Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
adottare misure appropriate per impedire o scoprire utilizzazioni abusive; i punti essenziali di tali misure devono essere disciplinati nell’ORF.200
In caso di costatazione di utilizzazione abusiva è necessario prevedere un obbligo di
comunicazione, per cui si chiede una corrispondente aggiunta.201 Occorre completare la disposizione con l’aggiunta che l’UFRF deve informare sia l’autorità (di cui il collaboratore in questione fa parte) sia il Cantone (i cui dati del registro fondiario sono toccati) – in analogia all’obbligo di comunicazione previsto nei progetti di revisione della legge sulla protezione dei dati in caso di violazione della sicurezza dei dati o di trattamento illecito di dati.202 Occorre uniformare, nei limiti del possibile, la terminologia degli articoli 29 segg. ORF e 34g.203 È necessario disciplinare esplicitamente che le autorità possono usare i dati ottenuti soltanto per l’adempimento dei loro obblighi legali, escludendo qualsiasi ulteriore trasmissione
ingiustificata204.
4.2.18 Articolo 34h Emolumenti
Due partecipanti ritengono la riscossione di emolumenti esplicitamente appropriata205, chiara e, in considerazione del lavoro che comporta la gestione e l’esercizio di un tale servizio,
giustificata206.
Una parte relativamente grande dei partecipanti respinge tuttavia la riscossione di
emolumenti: è urtante che per adempiere compiti federali si sia costretti a usare degli
strumenti per i quali bisogna poi pagare emolumenti alla Confederazione.207 L’obbligo dei servizi statali (Confederazione, Cantoni, Comuni) di versare un emolumento va rifiutato.208 Si tratta soltanto di un trasferimento di imposte poiché le interrogazioni non possono
probabilmente essere fatturate ai privati.209 A causa del servizio di ricerca di fondi, le autorità abilitate dei Cantoni dovrebbero farsi carico di spese (aggiuntive) elevate, che probabilmente trasferirebbero ulteriormente.210 I dati del registro fondiario sono dati dei Cantoni e questi ultimi non ricevono un indennizzo per metterli a disposizione.211 In considerazione di questo dato di fatto e del prevedibile onere per il conteggio bisogna chiedersi se non sia meglio rinunciare alla riscossione di emolumenti.212 SG chiede espressamente di rinunciare alla riscossione di emolumenti.213 La riscossione di emolumenti è in parte ritenuta una punizione finanziaria.214 I Cantoni perderebbero il controllo sull’accesso ai dati215, ma nel contempo devono rispondere della tenuta del registro fondiario216. I costi per la manutenzione delle interfacce e per la cura dei dati e degli accessi217 sarebbero a carico dei Cantoni218, che per
200 AR (pag. 5), SO (pag. 4), privatim (pag. 4).
201 BS (pag. 4).
202 ZH (pag. 4).
203 ZH (pag. 4).
204 UNIL (pag. 2).
205 AR (pag. 5), CSRF (pag. 3).
206 LU (pag. 1).
207 GL (pag. 2).
208 AG (pag. 2), GR (pag. 3), SG (pag. 2).
209 AG (pag. 2), TI (pag. 4).
210 GR (pag. 3).
211 FR (pag. 2), GE (pag. 5), GR (pag. 3), NE (pag. 3), TI (pag 4), VD (pag. 4).
212 ZH (pag. 4).
213 SG (pag. 1 seg.).
214 FR (pag. 2), GR (pag. 3), NE (pag. 3), SG (pag. 1 seg.), SZ (pag. 2), VD (pag. 4), VS (pag. 3).
215 VD (pag. 4).
216 FR (pag. 2).
217 SZ (pag. 2).
218 FR (pag. 2), GE (pag. 3), GR (pag. 3), NE (pag. 3), SZ (pag. 2), VD (pag. 4).