Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
per gli accessi anche da parte di autorità extracantonali, garantendo che esso sia applicato a prescindere dal servizio digitale usato per l’accesso.233
Il modello di riscossione degli emolumenti proposto non è vicino alla prassi234 e pertanto lo si respinge.235 Un emolumento per ciascuna interrogazione che varia ogni anno rende
inutilmente più difficile o impossibile un preventivo e l’ulteriore fatturazione.236 Da una parte è contrario alla trasparenza dei costi, dall’altra rende impossibile qualsiasi ulteriore fatturazione o l’addebito corretto nella contabilità dei Cantoni. Gli emolumenti devono pertanto essere riscossi per interrogazione e fatturati entro breve tempo, conformemente al principio di causalità237, all’autorità cantonale o comunale238, vale a dire direttamente alle autorità che usano il servizio di ricerca di fondi239. Non va fissato un emolumento per il Cantone bensì un emolumento per interrogazione.240 VS giudica inammissibile la fatturazione centrale degli emolumenti esclusivamente a carico dei Cantoni. Gli emolumenti dovrebbero essere ripartiti sugli utenti e l’articolo 34h dovrebbe essere rielaborato in tal senso.241 GR ritiene
inaccettabile la delega dell’incasso degli emolumenti ai Cantoni.242 Il disciplinamento degli emolumenti appare un po’ estraneo alla prassi e addossa l’intero onere ai Cantoni. Inoltre, ci si chiede se alle autorità federali sia concesso un accesso gratuito.243 Poiché implica un onere supplementare sproporzionato, l’ulteriore fatturazione dei Cantoni ai Comuni in base all’utilizzazione e al numero di interrogazioni va respinta.244 La prevista fatturazione
forfettaria ai Cantoni è stranamente in contraddizione con il rilascio delle autorizzazioni; per i Cantoni sarà quasi impossibile fatturare ulteriormente gli emolumenti se ricevono soltanto un conto forfettario.245 Un’eventuale fatturazione di emolumenti dovrebbe essere effettuata dalla Confederazione direttamente presso gli utenti di modo che i Cantoni non debbano
addossarsi il rischio dell’incasso.246 Il capoverso andrebbe pertanto adeguato come
segue247: « L’UFRF riscuote dalle autorità abilitate emolumenti annuali per l’utilizzazione del servizio di ricerca di fondi.», tanto più che ogni autorità dispone di un budget proprio.248 Un altro Cantone propone di modificare l’articolo 34h sostituendo nei capoversi 1, 2 e 5
«Cantone» con «autorità».249
4.2.18.2 Capoverso 2
Poiché anche le autorità federali utilizzeranno il servizio di ricerca di fondi, nella formula del capoverso 2 va precisato che per il calcolo della quota cantonale è determinante soltanto la parte cantonale dei costi totali. La parte federale dei costi totali deve essere
precedentemente detratta.250 La formula va adeguata come segue: « L’importo degli
233 SIX (pag. 2).
234 GL (pag. 2).
235 BL (pag. 4), JU (pag. 2 seg.), VD (pag. 4), VS (pag. 2).
236 KBKS (pag. 2).
237 TG (pag. 2).
238 BL (pag. 4).
239 AR (pag. 5), FR (pag. 2), GR (pag. 3), LU (pag. 2), TG (pag. 2), TI (pag. 4), VD (pag. 4), ZH (pag. 4 seg.), CSRF (pag. 3).
240 AR (pag. 5), CSRF (pag. 3).
241 VS (pag. 2).
242 GR (pag. 3).
243 FSN (pag. 3), VbN (pag. 3).
244 AG (pag. 2), GR (pag. 3), JU (pag. 2 seg.).
245 KBKS (pag. 2).
246 AG (pag. 2).
247 GE (pag. 4), TG (pag. 2).
248 GE (pag. 4).
249 SG (pag. 3).
250 ZH (pag. 4).