Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 30 pagine

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Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

pertanto che il termine decorra soltanto quando il servizio di ricerca di fondi su scala

nazionale sarà operativo a livello federale.308

4.2.22 Articolo 164c Disposizione transitoria della modifica del …: emolumenti

In conformità con le richieste in merito agli articoli 164a capoverso 2 e 164b capoverso 1 si propone di prolungare il termine di almeno un anno.309

4.2.23 Aspetti non trattati dal progetto / ulteriori richieste

4.2.23.1 Obbligo di annuncio di cui all’articolo 134ter OAVS

Occorre esaminare se l’obbligo di annuncio di cui all’articolo 134ter OAVS non possa essere espletato direttamente dalla Confederazione310 o dall’UFRF.311 L’articolo 23a andrebbe pertanto completato come segue: «Capoverso 4: L’annuncio di cui all’articolo 134ter OAVS compete alla Confederazione». 312

4.2.23.2 Ampliamento dell’articolo 28

Vari partecipanti hanno avanzato un’ulteriore richiesta tesa a favorire lo scambio elettronico313. Gli istituti di previdenza sono tenuti a menzionare nel registro fondiario le cosiddette «restrizioni del diritto di alienazione» nel caso in cui, nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni, i fondi della LPP sono utilizzati per il finanziamento di case familiari Secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera b ORF gli istituti di previdenza hanno tuttavia accesso soltanto ai dati del registro fondiario necessari per l’adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche. Non possono invece consultare le iscrizioni, per loro rilevanti, relative alle restrizioni del diritto di alienazione (menzioni non pubbliche).314 Non possono quindi partecipare, o possono farlo solo in modo molto limitato, allo scambio elettronico, il che ha ripercussioni negative sullo svolgimento degli affari presso i pubblici ufficiali, gli uffici del registro fondiario, le banche e gli istituti di previdenza nonché in ultimo anche sui clienti finali.315 Sussiste quindi chiaramente l’interesse degli istituti di previdenza a consultare elettronicamente le corrispondenti iscrizioni nel registro fondiario.316 Si propone pertanto di completare l’articolo 28 ORF come segue317: «f. gli istituti di previdenza, ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni o della garanzia dello scopo di previdenza secondo la LPP.» In tale contesto è necessario assicurare che siano visibili solo le restrizioni del diritto di alienazione. Altre menzioni non pubbliche vanno soppresse.318

4.2.23.3 Esame di altre interfaccia interne ai Cantoni

Il numero AVS potrebbe essere utile per sistemi d’informazione collegati, ad esempio nel Cantone di Zurigo per la futura piattaforma digitale «Objektwesen – ZH». Né dall’avamprogetto di ordinanza né dal rapporto esplicativo si evince se in futuro il numero AVS sia trasmesso

308 SZ (pag. 2).

309 GE (pag. 4).

310 ZG (pag. 2).

311 ZG (pag. 2).

312 ZG (pag. 2).

313 pvl (pag. 1), AG (pag. 2 seg.), AR (pag. 6), ZG (pag. 3), SBVg (pag. 1 seg.), SIX (pag. 2 seg.), UBCS (pag. 1 seg.).

314 ZG (pag. 3), SBVg (pag. 1 seg.), SIX (pag. 2 seg.), UBCS (pag. 1 seg.).

315 ZG (pag. 3), SIX (pag. 2 seg.).

316 ZG (pag. 3).

317 pvl (pag 1), AG (pag. 2, ), ZG (pag. 3), SIX (pag. 3).

318 AG (pag. 2 seg.), AR (pag. 6), ZG (pag. 3).