Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 30 pagine
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Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
di più devono sorvegliare la qualità e l’operatività del sistema219 e inoltre versare emolumenti per l’uso dei propri dati220 e per un sistema che soddisfa piuttosto le esigenze della
Confederazione221.
Nel tipo di attuazione proposta dal Consiglio federale il rapporto tra i costi e l’utilità della ricerca di fondi su scala nazionale non è ragionevole.222 Un Cantone propone pertanto di valutare un metodo di finanziamento e conteggio alternativo.223 GR fa notare che
l’ampliamento dei sistemi di registro fondiario non deve causare costi supplementari ai Cantoni e agli uffici del registro fondiario e che, semmai, tali costi dovrebbero essere assunti dalla Confederazione.224 È necessario prevedere una distribuzione più equa. Una parte dei costi, dello sviluppo e della manutenzione dovrebbe essere a carico della Confederazione.225
Hanno suscitato critiche anche le modalità della regolamentazione degli emolumenti.226 Disposizioni supplementari dovrebbero obbligare le autorità federali a versare gli emolumenti per le proprie consultazioni, in caso contrario l’UFRF dovrebbe rimborsare ai Cantoni la metà (o una parte adeguata) degli emolumenti. Secondo l’articolo 3 dell’ordinanza generale sugli emolumenti (RS 172.041.1), l’Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità.227 La Confederazione deve garantire che i Cantoni possano utilizzare
gratuitamente i dati per i loro scopi.228
Nell’ambito dell’assistenza amministrativa alle amministrazioni cantonali il servizio di ricerca di fondi dovrebbe essere gratuito.229 È problematico che nell’ambito del diritto in materia di assicurazioni sociali (soprattutto nell’ambito delle prestazioni complementari) siano previsti emolumenti. Secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30) in combinato disposto con l’articolo 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1), l’acquisizione dei dati in caso di rifiuto della persona
assicurata deve essere concessa gratuitamente. Per questo motivo l’ORF dovrebbe
prevedere che le domande di ricerca delle autorità in materia di assicurazioni sociali restino gratuite.230
4.2.18.1 Capoverso 1
L’ACS accoglie con favore la fatturazione ai Cantoni poiché ciò riduce al minimo l’onere per la riscossione degli emolumenti.231
È opportuno disciplinare esplicitamente nell’articolo 34h che il servizio di ricerca di fondi sarà usato anche da autorità federali e che i rispettivi emolumenti saranno assunti dalla
Confederazione.232 È necessario prevedere un disciplinamento uniforme degli emolumenti
219 FR (pag. 2), GR (pag. 3), NE (pag. 3), TI (pag. 4).
220 NE (pag. 3).
221 GE (pag. 3).
222 UDC (pag. 2), GR (pag. 3), HEV (pag. 10).
223 JU (pag. 2 seg.).
224 GR (pag. 1).
225 VS (pag. 3).
226 GE (pag. 5), VD (pag. 4).
227 SG (pag. 2 seg).
228 NE (pag. 3).
229 VD (pag. 4).
230 TG (pag. 2 seg.).
231 ACS (pag. 2).
232 CP (pag. 4), CVAM (pag. 4), USPI (pag. 4).