Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 30 pagine

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Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

ausiliari e chiede il seguente adeguamento: «Il numero AVS non è tenuto né nel libro mastro né nel libro giornale».51

In considerazione delle particolari esigenze di protezione del numero AVS sarebbe

opportuno registrarlo esclusivamente nel registro degli identificatori di persone e per il resto lavorare con connessioni. Nell’articolo 23a capoverso 1 andrebbe cancellato il secondo periodo sostituendolo come segue: «Possono essere connessi con iscrizioni di altri registri del registro fondiario e con registri ausiliari».52

4.2.5.3 Capoverso 3 lettera a

BE di iscrivere nel registro degli identificatori di persone il nome da nubile o celibe poiché questa indicazione è una caratteristica fondamentale per identificare una persona fisica.53

4.2.5.4 Capoverso 3 lettera c

Per motivi di chiarezza e trasparenza occorre definire quali ulteriori dati relativi alle singole persone sono iscritti nel registro degli identificatori di persone.54

4.2.6 Articolo 23b Fonti di dati

NW accoglie con favore che agli uffici del registro fondiario sia concesso l’accesso ai dati personali attuali presso l’Ufficio centrale di compensazione (UCC).55

4.2.6.1 Lettera a

Ai Cantoni deve essere concesso tempo sufficiente per installare l’interfaccia con l’UCC e per i corrispondenti lavori. Occorre tenerne conto nel fissare lo scadenzario56 e l’entrata in vigore della revisione deve essere obbligatoriamente concordata con i Cantoni.57

4.2.6.2 Lettera b

È in linea di massima accolta con favore la possibilità di consultare il numero AVS mediante altre fonti di dati che l’UCC ritiene idonei. Questo permette l’uso di collegamenti già esistenti a banche dati cantonali.58

Tuttavia si chiede anche che, per ragioni inerenti alla protezione dei dati, le fonti di dati ammesse siano disciplinate in modo esaustivo.59

4.2.7 Articolo 23c Attribuzione del numero AVS

La rubrica va adeguata come segue: «Attribuzione del numero AVS nella procedura di trattamento».60

La HEV chiede di prevedere nell’articolo 23c una verifica del numero AVS.61

51 HEV (pag. 5).

52 BE (pag. 2).

53 GE (pag. 4).

54 AR (pag. 3), LU (pag. 2), SO (pag. 2), privatim (pag. 2).

55 NW (pag. 1).

56 NW (pag. 1).

57 BL (pag. 2).

58 BL (pag. 2).

59 AR (pag. 3), SO (pag. 2), privatim (pag. 2).

60 AR (pag. 3), CSRF (pag. 2).

61 HEV (pag. 6).