Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/58: Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale · 30 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Revisione dell’ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
4.2.15.4 Capoverso 3 lett. b
Un accesso che oltre all’informazione sulla proprietà è esteso a tutti i dati contenuti nel libro mastro farebbe concorrenza ai sistemi d’informazione cantonali,173 che subirebbero una perdita degli introiti.174 Poiché non risulta necessaria175, questa concorrenza va evitata e quindi le possibilità di accesso di cui all’articolo 34e capoverso 3 lettera b e capoverso 4 lettera d numeri 2–5 vanno stralciate176 oppure concesse soltanto come eccezione
assoluta177, nel qual caso occorre aggiungere: «[...] in casi eccezionali motivati [...]». Le autorità che desiderano informazioni supplementari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno immobiliare o diritti annotati), devono rivolgersi direttamente agli uffici del registro fondiario competenti per il rilascio degli estratti.178
Il disciplinamento proposto potrebbe portare a discrepanze quanto all’ampiezza
dell’accesso179: ad esempio, mediante la ricerca di fondi su scala nazionale un’autorità potrebbe ottenere informazioni sui diritti di pegno su un immobile, mentre il competente ufficio del registro fondiario potrebbe rifiutare il rilascio di un estratto ufficiale secondo il diritto cantonale.180
Il rapporto tra l’elenco esaustivo dei dati che possono essere consultati e l’indicazione del servizio che, a seconda della motivazione della domanda, ha accesso a determinati tipi di dati non è formulata in modo comprensibile.181
La HEV chiede di stralciare la disposizione.182
4.2.15.5 Capoverso 4
L’estensione dell’accesso ai dati del registro fondiario va respinta poiché crea o rafforza gli incentivi a raccogliere e gestire presso l’UFRF i dati dei registri cantonali, per cui, di fatto, si istituisce un registro centrale.183
La HEV chiede di stralciare la disposizione.184
4.2.15.6 Capoverso 4 lett. a
In conformità con le richieste relative all’articolo 34a si chiede di limitare anche
nell’articolo 34e i risultati della ricerca alle persone fisiche e quindi di adeguare la lettera a185: «i dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a relativi alla persona fisica».
4.2.15.7 Capoverso 4 lettera d numero 4
Nel verificare il diritto d’accesso occorre controllare, soprattutto nel caso di diritti di pegno, se sussiste un obbligo dell’autorità di adempiere un compito legale.186
173 BS (pag. 3), JU (pag. 2), VD (pag. 3).
174 VD (pag. 1).
175 JU (pag. 2).
176 'BS (pag. 3), FR (pag. 2), JU (pag. 2), VD (pag. 3).
177 BS (pag. 3).
178 JU (pag. 2), FR (pag. 2).
179 FR (pag. 2 seg.), GE (pag. 2 seg.).
180 FR (pag. 2 seg.).
181 VD (pag. 3).
182 HEV (pag. 8 seg.).
183 VD (pag. 3 seg.).
184 HEV (pag. 8 seg.).
185 CP (pag. 3), CVAM (pag. 3), USPI (pag. 3 seg.).
186 UNIL (pag. 2).