Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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3 Punti essenziali del progetto

3.1 Obiettivi del divieto di dissimulare il viso di cui all’articolo 10a della Costituzione

Il divieto di dissimulare il viso di cui all’articolo 10a Cost. persegue due obiettivi fondamentali: intende, da un lato, favorire l’incontro a viso scoperto negli spazi pubblici e, dall’altro, proteggere l’ordine pubblico vietando l’uso improprio della dissimulazione del viso per commettere reati penali in modo anonimo o per sottrarsi al perseguimento penale21.

Un altro obiettivo dell’iniziativa è quello di vietare la coercizione alla dissimulazione del viso (art. 10a cpv. 2 Cost.). È inaccettabile che una persona sia costretta a coprirsi il viso. In applicazione dell’articolo 181 del CP (coazione) già oggi chiunque costringa qualcuno a coprirsi il volto si rende punibile. Per questo motivo, la creazione di una nuova norma che sanzioni specificamente la coercizione a coprirsi il viso in ragione del sesso non è necessaria. Il capoverso 2 del nuovo articolo 10a Cost. è già attuato nel CP.

3.1.1 Incontrarsi a viso scoperto

Il tenore dell’articolo 10a Cost. è in gran parte basato su una legge approvata in Francia nel 2010, che vieta la dissimulazione del viso negli spazi pubblici22. Anche l’articolo 9a della costituzione del Cantone Ticino, entrato in vigore il 1° luglio 2016 dopo una votazione popolare, si è ispirato alla suddetta legge23. La Grande Camera della Corte EDU ha esaminato la legalità della legge francese alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)24 in una sentenza del 201425. Il governo francese ha sostenuto all’epoca che, oltre a proteggere la sicurezza pubblica, la legge intendeva garantire il rispetto delle condizioni minime per la convivenza sociale («vivre ensemble»). Nel valutare la proporzionalità delle misure previste dalla legge, la Corte ha ritenuto che la tutela della convivenza in una società democratica giustificasse tale divieto26. La Corte EDU ha corroborato la valutazione del governo francese secondo cui l’obiettivo menzionato può essere collegato alla «protezione dei diritti e delle libertà altrui» ai sensi degli articoli 8 paragrafo 2 e 9 paragrafo 2 CEDU. La Corte non ha invece considerato sufficienti le motivazioni basate sull’uguaglianza giuridica tra uomo e donna e sul rispetto della dignità umana per applicare un divieto di dissimulare il viso negli spazi pubblici27. Anche le ragioni citate dalla Francia in relazione alla sicurezza pubblica non giustificano un divieto generale28.

Anche per il comitato che ha lanciato con successo l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», incontrarsi a viso scoperto era uno dei principali argomenti a favore del divieto ora sancito dall’articolo 10a Cost. Secondo il comitato, la dissimulazione del viso nello spazio pubblico è in conflitto con la convivenza in una società libera29. L’importanza di mostrare il proprio volto nell’interazione sociale in Svizzera è stata sottolineata anche nel messaggio sull’iniziativa popolare del Consiglio federale30.

21 Riguardo agli obiettivi avanzati dagli autori dell’iniziativa approvata, cfr. Messaggio del Consiglio federale sull'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» e il suo controprogetto indiretto (legge federale sulla dissimulazione del viso), FF 2019 2519, n. 3.1.

22 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.

23 Tale disposizione vieta di dissimulare il proprio viso nello spazio pubblico e nei luoghi aperti al pubblico, cfr. Messaggio del Consiglio federale sull’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», FF 2019 2519, n. 2.3.2.1.

24 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, RS 0.101.

25 Sentenza S.A.S. contro Francia, del 1° luglio 2014, ricorso n. 43835/11.

26 Sentenza S.A.S. contro Francia, n. marg. 140-159. Per gli stessi motivi, la Corte EDU ha ritenuto ammissibile anche un divieto belga di coprirsi il viso. Per quanto riguarda la proporzionalità delle sanzioni previste, la Corte ha sottolineato che l’importo delle multe è esiguo e che la pena detentiva è prevista soltanto in caso di recidiva, Belcacemi e Oussar contro il Belgio dell’11 dicembre 2017, ricorso n. 37798/13, n. marg. 17.

27 Sentenza S.A.S. contro Francia, n. marg. 118-120.

28 Sentenza S.A.S. contro Francia, n. marg. 139.

29 Spiegazioni del Consiglio federale inerenti alle votazioni del 7 marzo 2021, iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso, pag. 10 segg., argomenti del comitato d’iniziativa, pag. 14.

30 Messaggio del Consiglio federale sull'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», FF 2019 2519 n. 4.1.1.