Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Il «vivre ensemble», che la Corte EDU riconosce come un interesse degno di protezione e che quindi va tutelato con un divieto di velarsi il viso negli spazi pubblici, rende chiaro che un divieto di diritto penale non può avere l’obiettivo di risparmiare al pubblico, a certi gruppi o anche a singole persone la vista di persone completamente velate. Lo scopo protettivo del divieto è la convivenza in una società liberale e democratica, che non è caratterizzata solo dalla comunicazione verbale, ma anche da messaggi e impressioni visive.

Dal divieto non deriva quindi un diritto individuale a non trovarsi mai di fronte a donne velate. Un divieto generale di coprire il volto negli spazi pubblici, punibile per legge, può essere giustificato solo con alcune eccezioni, in cui la tutela degli interessi individuali a coprirsi il volto derivanti dai diritti fondamentali prevale sull’interesse generale a incontrarsi a viso scoperto (cfr. n. 5.2).

3.1.2 Divieto di dissimulare il viso

Uno dei principali argomenti a favore del divieto, discusso ancora prima della votazione sia dai fautori sia dagli avversari dell’iniziativa, era anche la prevenzione della dissimulazione del viso ai fini della commissione anonima di reati. Il comitato d’iniziativa ha sostenuto che l’iniziativa popolare «intende proibire anche la dissimulazione del viso per motivi criminali e distruttivi». Grazie a un tale divieto su scala nazionale gli organi di sicurezza ricevono il giusto sostegno e dispongono del «mandato di procedere in modo coerente contro i criminali che si coprono il volto»31. Anche secondo il Consiglio federale, il divieto di dissimulare il viso può «contribuire a garantire l’amministrazione della giustizia»32 soprattutto in occasione di manifestazioni. Mentre è invece dubbio un effetto preventivo generale per quanto riguarda la commissione di reati penali. Il Consiglio federale ha sottolineato che molti Cantoni conoscono già divieti di dissimulare il viso in occasione di manifestazioni e, in alcuni casi, di eventi sportivi, ma spesso non li applicano in modo coerente per ragioni tattiche di polizia33.

L’interesse di proteggere l’ordine pubblico sussiste in genere in occasione di grandi manifestazioni ed eventi sportivi. L’interesse di potersi incontrare a viso scoperto si riferisce all’intero spazio pubblico.

4 Campo di applicazione del divieto di dissimulare il viso

Secondo l’articolo 10a capoverso 1 Cost. il divieto di dissimulare il viso si estende agli «spazi pubblici» e ai «luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno». L’attenzione si concentra sull’accessibilità della collettività in generale (spazio pubblico) oppure su quella risultante dallo scopo d’uso di un determinato luogo, per esempio, se vi sono offerte aperte generalmente a tutti o a un gran numero di persone non definito con precisione sin dall’inizio. La questione della proprietà privata di per sé non è determinante: un terreno privato che il pubblico può utilizzare (ad esempio un sentiero escursionistico su un alpeggio privato) rientra nel divieto di dissimulare il viso allo stesso modo dei negozi privati o delle aziende in cui il pubblico può acquistare beni o servizi a pagamento o gratuitamente.

31 Spiegazioni del Consiglio federale inerenti alle votazioni del 7 marzo 2021, iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», pag. 10 segg., argomenti del comitato d’iniziativa, pag. 14.

32 Messaggio del Consiglio federale sull'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», FF 2019 2519 n. 4.1.2.

33 Messaggio del Consiglio federale sull'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», FF 2019 2519 n. 4.1.2. Cfr. Cantoni che conoscono un divieto di dissimulare il viso (stato 7.3.2021) e anche la panoramica tabellare nelle spiegazioni del Consiglio federale inerenti alle votazioni del 7 marzo 2021, iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», pag. 11.