Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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6.2 Per i Cantoni e i Comuni

Un nuovo reato viene aggiunto al CP. Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni. Ne potrebbe quindi risultare un’ulteriore richiesta di fondi e di personale. Tuttavia, c’è da aspettarsi un numero esiguo di casi rilevanti.

La nuova disposizione nel CP disciplina in modo completo la punibilità della dissimulazione del viso nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività e accessibili a pagamento o gratuitamente. Se i regolamenti cantonali sono in conflitto con quelli federali, il diritto federale ha la precedenza in virtù della sua forza derogatoria. Questo vale in particolare per i regolamenti cantonali sul divieto di dissimulazione.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

La disposizione attua l’articolo 10a Cost. Si basa sulla competenza della Confederazione di emanare leggi nel campo del diritto penale (art. 123 cpv. 1 Cost.). La disposizione penale riguarda diversi diritti fondamentali, segnatamente la libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost), la libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost), la libertà d’opinione (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 22 Cost.) e la libertà economica (art. 27 Cost.). Questi diritti fondamentali possono essere limitati nel quadro dell’articolo 36 Cost. A tale proposito sono richieste una base legale, la giustificazione di una restrizione in base a un interesse pubblico o alla protezione dei diritti fondamentali di terzi, la proporzionalità della restrizione e la tutela dell’essenza dei diritti fondamentali. Le deroghe alla responsabilità penale relative alla dissimulazione del viso di cui all’articolo 332a capoverso 2 lettere a-g, garantiscono il rispetto di questi presupposti.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disciplinamento concerne le garanzie della CEDU e del Patto II dell’ONU, in particolare la libertà di religione (art. 9 CEDU, art. 18 Patto II dell’ONU), la libertà di espressione (art. 10 CEDU, art. 19 Patto II dell’ONU) e la libertà di riunione (art. 11 CEDU, art. 21 Patto II

dell’ONU). Sia la CEDU che il Patto II delle Nazioni Unite permettono restrizioni a queste libertà. In particolare, sono possibili le restrizioni che hanno una base legale e sono necessarie in una società democratica per il mantenimento della sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine pubblico, della salute e della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Le deroghe alla responsabilità penale della dissimulazione del viso di cui all’articolo 332a capoverso 2 lettere a-g garantiscono il rispetto di questi presupposti. Il Consiglio federale ritiene che il disciplinamento sia compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

7.3 Forma dell’atto

L’avamprogetto contiene importanti disposizioni legislative che conformemente agli articoli 164 capoverso 1 Cost. e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (ParlG) vanno emanate sotto forma di legge federale. In quanto tale, la legge è sottoposta a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost).