Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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pubblico. Nel caso di altri edifici amministrativi, il divieto può applicarsi esclusivamente ai locali accessibili al pubblico.

Questa categoria comprende anche luoghi in cui i fornitori pubblici o privati mettono beni e servizi a disposizione di un vasto pubblico, in cambio di un pagamento o gratuitamente (cfr.

n. 5.1).

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Accessibilità alla collettività (art. 332a cpv. 1 AP-CP)

I luoghi per cui vige il divieto di dissimulare il viso, menzionati all’articolo 10a capoverso 1 Cost., si sovrappongono per l’aspetto comune dell’accessibilità per la collettività. L’arti-

colo 332a capoverso 1 AP-CP si basa su questo aspetto e riprende le categorie dell’articolo 10a capoverso 1 Cost. nella seguente fattispecie contravvenzionale «Chi dissimula il proprio viso nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività e accessibili a pagamento o gratuitamente è punito con una multa».

La «collettività» può essere un numero illimitato di persone, quando si tratta ad esempio dell’uso quotidiano dello spazio pubblico. Lo stesso termine si riferisce però anche a un pubblico parziale non quantificabile, che utilizza località con una funzione specifica. Come ad esempio tribunali, scuole, ospedali, trasporti pubblici, negozi e stabilimenti che offrono servizi come ristoranti, bar, negozi al dettaglio, centri commerciali, cinema, stadi di calcio, centri fitness, campi da tennis, piscine, centri di arrampicata, piste di pattinaggio, parrucchieri, saloni di bellezza, banche, sale corsi, ambulatori medici, farmacie, ecc.

5.1.1 Esclusi dal divieto: gli spazi privati

Gli spazi privati sono esclusi dal divieto di dissimulare il viso, a condizione che non vengano fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno (art. 10a cpv. 1 Cost.). Edifici a uso privato, appartamenti, balconi, giardini, cortili, atrii, ma anche campi o boschi privati, che non sono aperti al pubblico non rientrano quindi nel campo di applicazione del divieto. Che una persona velata sia visibile o no dalla proprietà pubblica o privata è irrilevante se lo spazio in cui si trova non è aperto al pubblico. Il divieto non si applica neanche ai locali messi a disposizione per eventi di gruppi chiusi (ad esempio l’affitto di sale festive o sale conferenze). Se invece le persone si muovono in sale generalmente accessibili a tutti, il divieto viene applicato.

Alla stregua dei locali privati non rientrano nel divieto neanche gli uffici nelle aziende non accessibili al pubblico oppure i locali in edifici amministrativi non accessibili al pubblico già menzionati al numero 4 e neppure i locali comuni nei condomini (scale, lavanderie, sale di ricreazione, garage comuni, parchi gioco, giardini). Questi spazi non rientrano nell’articolo 10a capoverso 1 Cost. Un’azienda può impiegare donne velate nella sua area di lavoro non accessibile al pubblico e un proprietario di una casa può concedere alle donne velate l’uso di una proprietà per scopi residenziali, in cambio di un pagamento o gratuitamente. Il fatto che anche estranei possano incontrare donne velate (ad esempio, impiegati dell’ufficio postale, artigiani, servizi di consegna delle pizze, impiegati della Spitex), non cambia il carattere privato di questi locali che non sono accessibili al pubblico41.

41 Al contrario, le aziende possono escludere la dissimulazione del viso anche nei locali che non sono accessibili al pubblico, ad esempio nei casi in cui un velo è inappropriato a causa di maggiori requisiti di sicurezza, igiene o per ragioni di lavoro, ad esempio nel caso del cosiddetto «perimetro dell’airside» negli aeroporti, dove si applicano severe restrizioni di accesso e norme di sicurezza, ma anche nelle sale operatorie negli ospedali o agli sportelli.