Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine
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1.2.2 Attuazione del divieto nell’ambito delle competenze federali esistenti
Occorre chiedersi in quale forma attuare il divieto di dissimulare il viso. È stata esaminata l’attuazione sia nel Codice penale (CP)2, sia nella legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Per assenza di nessi tematici al momento non entrano in considerazione altre leggi federali. Seppur concepibile, una nuova legge separata appare sproporzionata vista la limitatezza del contenuto normativo.
1.2.2.1 CP
L’attuazione nel CP ha sollevato principalmente le seguenti questioni:
- va chiarito quale bene giuridico di diritto penale vada protetto con un divieto di dissimulare il viso. I motivi citati nella campagna per la votazione, riconosciuti anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) come ragioni ammissibili per un divieto di dissimulare il viso, includono in particolare la sicurezza e l’ordine nonché la cultura di incontrarsi a viso scoperto (cfr. n. 3). Semplificando si potrebbe parlare del cosiddetto «ordre public» che però non costituisce un bene giuridico protetto dal diritto penale. Quindi, all’interno del CP è ipotizzabile anche un disciplinamento al di fuori del sistema dei beni giuridici, segnatamente nel titolo ventesimo nel CP: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale (cfr. n. 1.2.3).
- Il catalogo delle eccezioni all’articolo 10a capoverso 3 Cost. riveste un significato preponderante per la circoscrizione del reato punibile. Il CP, invece, si limita generalmente a definire semplici divieti senza prevedere numerose eccezioni alla punibilità. Nel CP esistono già norme concepite in questo modo, ad esempio la disposizione sull’interruzione punibile della gravidanza (art. 118 segg. CP), ma in tale contesto le pertinenti eccezioni sono semplici da definire.
- Per un reato di lieve entità quale l’inosservanza del divieto di dissimulare il viso, sarebbe opportuna una sanzione semplice. La situazione giuridica attuale non permette di sanzionare facilmente con la procedura delle multe disciplinari un divieto sancito nel CP. La legge del 18 marzo 20164 sulle multe disciplinari (LMD) andrebbe ampliata. Ovviamente il legislatore potrebbe aggiungere una disposizione del CP all’elenco nella LMD, ma serie preoccupazioni inerenti al principio dello Stato di diritto si oppongono all’estensione della procedura delle multe disciplinari alle contravvenzioni del CP. Sussisterebbe il rischio di spalancare le porte all’inclusione anche di altri reati penali come ad esempio le vie di fatto, i danneggiamenti o le molestie sessuali. Per questo motivo il Consiglio federale rinuncia ad ampliare il catalogo delle multe nella LMD.
1.2.2.2 LMSI
L’attuazione nella LMSI deve tenere conto delle condizioni seguenti:
- La LMSI è un atto normativo federale di diritto di polizia. La legge non sancisce soltanto misure per la prevenzione del terrorismo, ma disciplina ad esempio anche i controlli di sicurezza relativi alle persone, la messa al sicuro di materiale propagandistico che incita alla violenza, il sequestro di oggetti pericolosi e le misure atte a prevenire il tifo violento. La legge federale del 25 settembre 20205 sulle misure di polizia per la
2 RS 311.
3 RS 120.
4 RS 314.1. Il catalogo all’art. 1 cpv 1 della legge elenca le leggi contenenti contravvenzioni punite secondo la procedura delle multe disciplinari.
5 FF 2020 6795, approvata nella votazione referendaria del 13 giugno 2021.