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Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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norme costituzionali. Inoltre, la Costituzione va interpretata tenendo conto della sua uniformità (interpretazione costituzionale armonizzante). L’interpretazione armonizzante della Costituzione applica il principio di equivalenza delle norme costituzionali, per cui il principio di proporzionalità assume particolare importanza52. Nell’attuare una norma costituzionale, il legislatore deve prendere in considerazione tutte le disposizioni costituzionali interessate dalla questione per assicurare che l’ordine giuridico rimanga il più possibile privo di contraddizioni53. Occorre tenere conto di questo principio nel determinare le dissimulazioni del viso esentate dalla responsabilità penale. La volontà degli autori di creare una nuova norma costituzionale non è decisiva, ma può tuttavia essere presa in considerazione nel contesto storico dell’istituzione di una norma (interpretazione storica)54.

5.2.2 Luoghi di culto (art. 332a cpv. 2 lett. a AP-CP)

L’articolo 10a capoverso 1 Cost. esenta i luoghi di culto dal divieto di dissimulare il viso. Sono definiti luoghi di culto i locali destinati alle pratiche religiose. L’espressione non si limita a una religione specifica e considera luoghi di culto moschee e sale di preghiera musulmane, ma anche chiese, sinagoghe, templi buddisti e cimiteri nonché luoghi di culto di altre comunità religiose. Fanno parte di tale categoria anche i cortili, i giardini, i crematori, le sale da pranzo, le aule didattiche e le sale ricreative collegati ai luoghi di culto. Le comunità religiose definiscono il regolamento interno. Decidono quindi loro se concedere o no l’accesso ai loro locali a persone con il volto velato55.

5.2.3 Proteggere e ripristinare la salute (art. 332a cpv. 2 lett. b AP-CP)

La dissimulazione del viso per la protezione e il ripristino della salute non è punibile. Per combattere le epidemie, l’uso di mascherine per il viso negli spazi pubblici può essere addirittura prescritto. La dissimulazione del viso deve essere idonea a tale scopo. Avvolgere il viso con diversi tessuti non è sufficiente, a meno che una situazione di emergenza richieda un’azione improvvisata. L’eccezione include certamente le fasciature mediche e le mascherine igieniche o altre mascherine per proteggere la persona da malattie respiratorie, da allergie, dall’inquinamento atmosferico, da allergie alla luce e ai raggi UV o per fornire ossigeno. Ne può far parte anche la dissimulazione volontaria per celare in pubblico deturpamenti del viso56.

Per i motivi seguenti non va richiesto un certificato medico per prevenire gli abusi nei casi summenzionati:

− il rapporto tra onere e beneficio sarebbe sproporzionato. Il mancato rispetto del divieto di dissimulare il viso costituisce una fattispecie contravvenzionale. Per quanto riguarda i certificati è difficile verificarne l’autenticità e la pertinenza delle informazioni ivi contenute, segnatamente quando sono rilasciati a turiste all’estero.

− In particolare in Asia l’uso di maschere igieniche è ampiamente diffuso per proteggere le persone dalle infezioni respiratorie.

le ripercussioni dell’approvazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa sui trattati internazionali della Svizzera, n. 2.1 pag. 4, www.sem.ch > fz > auslegung-bv-d. (disponibile in tedesco).

52 DTF 145 IV 364 consid. 3.3 pag. 167.

53 Analisi dell’8 aprile 2014 dell’Ufficio federale di giustizia e polizia sull’interpretazione dell’articolo 121a e 197 n. 9 Cost. all’attenzione del gruppo di lavoro ripercussioni dell’approvazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa sui trattati internazionali della Svizzera, n. 2.1 pag. 4, www.sem.ch > fz > auslegung-bv-d. (disponibile in tedesco).

54 La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale. Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 ottobre 2007 e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 20 novembre 2008, FF 2010 2015, n. 8.7.1.2

55 Per le stesse ragioni che portano ad esentare i luoghi di culto dal divieto di dissimulare il viso per permettere agli interessati di vestirsi secondo le proprie convinzioni religiose nei luoghi di riunione delle comunità religiose, le comunità religiose devono essere libere di decidere se permettere o no alle persone velate di entrare nei loro locali.

56 In questo caso la copertura del viso protegge la salute psichica dell’interessato.